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Il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto relativo all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sulla quota di rivalutazione del fondo per trattamento di fine rapporto.
L’imposta, a carico del lavoratore, va portata in diminuzione dell’accantonamento della quota relativa al 2019.
Sono soggetti a questo adempimento tutti i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, allorquando il TFR non sia destinato a fondi pensione.
Sono così esclusi dal versamento:
La rivalutazione si effettua alla fine di ciascun anno oppure al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La base di calcolo è data dal fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente. Conseguentemente restano escluse le quote maturate nell’anno 2019.
Il coefficiente di rivalutazione è così composto:
Nel caso di cessazione del rapporto, l’imposta sostitutiva sulla quota di rivalutazione maturata nell’anno 2019 è calcolata e trattenuta dal datore di lavoro sulla base del valore del TFR del dipendente al 31 dicembre 2018 rivalutata applicando:
Sul valore della quota finanziaria, relativa alla rivalutazione dei fondi per il TFR, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%.
L’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, da versare entro il prossimo 16 dicembre con il codice tributo “1712”, può essere calcolato:
Il saldo dell’imposta sostitutiva (cod. tributo “1713”) dovrà invece essere effettuato entro il prossimo 17 febbraio (il giorno 16 è una domenica) attraverso il calcolo dell’imposta sul valore definitivo delle rivalutazioni effettuare, decurtando l’acconto già versato.