In tema di crediti da portare in compensazione, il Decreto Fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità in relazione a modalità e procedure da seguire per presentare il modello F24.
La norma interviene su due fronti:
- da un lato, è stato esteso l’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (< 5.000 euro);
- dall’altro, è stato introdotto l’obbligo di presentazione del modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici (Fisconline ed Entratel, ecc.).
Per dare una definizione puntuale all’intervento normativo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 110 del 31 dicembre 2019 con la quale ha fornito i primi chiarimenti in materia.
Con riferimento all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, è stato chiarito che tale obbligo, in precedenza previsto solo per l’utilizzo dei crediti IVA, ora si applica anche per i crediti derivanti da:
- IRAP;
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali.
Per quanto riguarda, invece, l’obbligo dell’utilizzo dei servizi telematici per l’invio dei modelli F24, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale obbligo riguarda sia i contribuenti che i sostituti di imposta e, questi ultimi, potranno portare in compensazione:
- i crediti da conguaglio e di fine anno o di fine rapporto;
- i crediti da conguaglio da assistenza fiscale;
- il cosiddetto “Bonus Renzi” D.L. 66/2014;
- i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione;
- i crediti che derivano dal modello 770.
Per presentare il modello F24 tramite Entratel o Fisconline, i sostituti di imposta hanno come termine ultimo il 16 gennaio 2020.
L’obbligo di utilizzazione dei servizi telematici, introdotto dall’art. 3, comma 2, del D.L. 124/2019, riguarda qualsiasi credito gestito mensilmente, anche quelli compensati con debiti della stessa natura.
Tutte le aziende devono essere munite di abilitazione all’utilizzo dei servizi, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate F24 web o F24 online, in modo da poter operare in autonomia.
Alternativamente, gli stessi potranno delegare l’adempimento ad un intermediario abilitato (professionista, CAF, ecc.).
Tali disposizioni escluderebbero la possibilità di utilizzare l’home banking, poiché la delega dovrebbe risultare bloccata in presenza di uno dei codici tributo relativi ai crediti del sostituto di imposta.
L’eventuale sanzione applicabile dovrebbe essere quella stabilita dall’art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 471/1997, ossia quella per le violazioni formali. Secondo quanto previsto dalla norma, l’ammontare della sanzione dovrebbe andare da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro.
Rimane comunque fermo l’obbligo di presentare anche gli F24 a saldo zero, sempre tramite i summenzionati servizi telematici.
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