L’INAIL ha di recente pubblicato le istruzioni operative da seguire per la presentazione del premio assicurativo che, oltre ad altri adempimenti, vedrà come termine ultimo il 17 febbraio.
Come riepilogato nel citato documento, le scadenze e gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sono le seguenti:
- 16 febbraio versamento premio di autoliquidazione;
- 16 febbraio versamento contributi associativi;
- 16 febbraio presentazione dell’eventuale comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
- 29 febbraio presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte.
Premio di autoliquidazione
Considerando che quest’anno il 16 febbraio cade di domenica, tale scadenza verrà spostata al giorno successivo, ossia lunedì 17 febbraio.
Entro tale data, si dovrà procedere al calcolo e al versamento del premio di autoliquidazione che consiste in un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro, tenuto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per l’artigiano senza dipendenti.
I versamenti potranno essere effettuati o in un’unica soluzione o mediante quattro rate di pari importo. Nello specifico, gli importi andranno versati come di seguito:
- entro il 17 febbraio versamento prima o unica rata senza interessi;
- entro il 18 maggio versamento seconda rata con un coefficiente di interessi pari a 0,00226767;
- entro il 20 agosto versamento terza rata con un coefficiente di interessi pari a 0,00461178;
- entro il 16 novembre versamento quarta rata con un coefficiente di interessi pari a 0,00695589.
La dichiarazione va presentata tramite modello F24, esclusivamente mediante i servizi telematici “ALPI online” o tramite il servizio “Invio telematico Dichiarazione Salari”.
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è “902020”.
Riduzione delle retribuzioni presunte
Entro il 17 febbraio, i datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2020, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l’intero anno) devono inviare all’INAIL la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, comma 6, D.P.R. 1124/1965), con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.
Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020, in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2019, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.
Retribuzioni effettivamente corrisposte
Il 2 marzo (il 29 febbraio è un sabato) scadono i termini per l’invio dei dati retributivi che deve essere effettuato da tutte le aziende che hanno corrisposto, nel 2019, retribuzioni a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane), nonché compensi a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto.
Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.
L’invio può essere effettuato per via telematica (secondo i tracciati record forniti dall’Istituto) oppure tramite la procedura guidata “ALPI online”.
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