Il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) prevede che, in ciascuna azienda, siano presenti delle figure chiave che garantiscano la gestione della sicurezza aziendale e l’attuazione delle disposizioni di legge in materia, assicurando in tal modo la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il primo citato in causa è sicuramente il datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare dell’azienda ove il lavoratore presta la propria attività lavorativa, avente la responsabilità di organizzazione della stessa, in quanto in possesso di poteri decisionali e di spesa; quest’ultimo, al fine di ottemperare ad una serie di adempimenti, deve provvedere alla nomina delle figure della sicurezza.
Nello specifico, nelle aziende si possono riscontrare le seguenti figure:
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), colui che ha l’incarico di organizzare e gestire tutto il sistema aziendale riferito alla prevenzione e protezione; tale ruolo può essere svolto da una figura interna o esterna all’azienda, oppure svolta direttamente dal datore, solo per i casi previsti dalla legge; nel mondo agricolo questo si traduce solo per aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti;
- medico competente (ove previsto), colui che ha l’incarico di effettuare la sorveglianza sanitaria, ovvero lo svolgimento di visite mediche nei confronti del lavoratore per il monitoraggio delle sue condizioni di salute e la verifica della compatibilità-mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica; nell’ambito del settore agricolo sono molteplici i fattori di rischio a cui il lavoratore è sottoposto e che possono portare all’attivazione della sorveglianza sanitaria, con conseguente nomina del medico (es. rischio chimico, rumore, movimentazione dei carichi, ecc..);
- preposto, colui che ha l’incarico di vigilare sull’attività dei lavoratori per garantire che sia svolta nel rispetto delle misure di salute e sicurezza definite dal datore; nel mondo agricolo spesso tale figura può essere definita come un “preposto di fatto”, in quanto individuata nel lavoratore più esperto che meglio conosce l’attività ed i rischi lavorativi ad essa connessi;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), colui che rappresenta e funge da collante fra i lavoratori e le altre figure e partecipa attivamente nella gestione delle tematiche di salute e sicurezza. Il RLS può essere una figura intera, eletta dagli stessi lavoratori, in quanto loro diritto, o una figura esterna identificata come RLST (territoriale);
- lavoratori, coloro che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’azienda e sono tenuti a partecipare alla gestione della sicurezza della stessa, in quanto aventi diritti ma anche doveri in termini di salute e sicurezza sul lavoro. Tra questi spiccano i lavoratori aventi incarichi speciali; quali gli addetti alla gestione delle emergenze di prevenzione incendi e di primo soccorso.
Cristiano Battelli
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