È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18/2020, ormai noto come Decreto “Cura Italia”, con cui sono stati disposti i primi provvedimenti di natura economica, fiscale e finanziaria per arginare le ricadute dell’epidemia COVID-19 su imprese, lavoratori e famiglie.
Il provvedimento stanzia 10 miliardi di euro per il sostegno del lavoro.
Indennità per i lavoratori agricoli, compresi quelli autonomi
Oltre alle misure generali a tutela di imprese e lavoratori, sono state stanziate specifiche risorse per il settore agricolo.
L’articolo 28 del Decreto riconosce un’indennità ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, a condizione che non siano già in pensione o iscritti ad altre forme previdenziali (ad esclusione di quelli iscritti alla Gestione separata).
Rientrano tra i soggetti iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli. Pertanto, anche tali categorie avranno diritto all’indennità.
L’indennità è fissata nella somma di euro 600, che sarà corrisposta una tantum per il mese di marzo, previa domanda da presentare all’INPS. Il limite di spesa per tale indennità ammonta a 2.160 milioni di euro.
Anche agli operai agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato almeno cinquanta giornate effettive di lavoro agricolo nel corso del 2019, a condizione che non siano titolari di trattamenti pensionistici, potranno richiedere all’INPS l’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020. Per questa misura, le risorse stanziate per il 2020 ammontano a 396 milioni di euro (art. 30).
Le indennità di cui agli articoli 28 e 30 non sono cumulabili e, in entrambi i casi, non concorrono alla formazione del reddito.
Cassa integrazione in deroga anche per il settore agricolo
Anche i datori di lavoro agricoli e quelli del settore della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, potranno accedere alla cassa integrazione in deroga. Infatti, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane. L’accordo con le organizzazioni sindacali può essere concluso anche in via telematica.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Per i lavoratori del settore agricolo, tale trattamento, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il presente trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio, limitatamente ai dipendenti già in forza a quella data.
Proroga della domanda di disoccupazione agricola
La presentazione delle domande di disoccupazione agricola dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato e per le figure equiparate, relative alle prestazioni di lavoro del 2019, è prorogata al 1° giugno 2020.
Misure a sostegno del settore agricolo
L’articolo 78 del Decreto dispone la possibilità di incrementare fino al 70% le percentuali di anticipi spettanti alle imprese agricole che hanno diritto ad accedere ai contributi PAC. Bisognerà quindi comprendere se, nonostante la proroga dei termini per la presentazione delle Domande Uniche 2020, vi saranno le condizioni per riuscire a presentare in tempo utile le domande, nel mese di giugno agli Organismi Pagatori, al fine di consentire la regolare erogazione degli anticipi.
Sono stati stanziati 150 milioni di euro per la costituzione di un fondo presso il MIPAAF per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Il fondo, in regime de minims, è destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari, destinati al capitale circolante (ovvero delle risorse finanziarie che consentono la normale operatività delle imprese) e per la ristrutturazione dei debiti. Il fondo interviene anche per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi maturati, negli ultimi due anni, sui mutui contratti dalle imprese del settore, oltre che per sostenere i finanziamenti necessari per l’arresto delle attività di pesca.
I criteri e le modalità di accesso a tali risorse, da parte delle imprese, dovranno essere fissati con apposito Decreto del MIPAAF d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Infine, per rilanciare il mercato interno dei prodotti alimentari, sono stati stanziati 50 milioni di euro per il Fondo Nazionale di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.
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