Ritornano, nell’anno 2020, le agevolazioni per i giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età.
Tra le varie misure pensate per i giovani imprenditori, il comma 503 della Legge di Bilancio 2020 ha reintrodotto una misura operativa già sperimentata in passato per il biennio 2017/2018, ovvero l’esonero dal pagamento di contributi per due anni.
L’incentivo consiste nella possibilità di non versare contributi all’INPS per i primi ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività, senza che ciò abbia riflessi negativi sulla pensione. La riduzione contributiva:
- si applica alla quota per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti (IVS);
- si applica al contributo addizionale cui sono tenuti IAP e CD per l’intero nucleo familiare;
- non si applica al contributo maternità per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali.
Coloro che possono beneficiare dell’incentivo sono tutti i lavoratori che intraprendono una nuova attività agricola, nel corso del 2020, iscrivendosi per la prima volta alla relativa gestione INPS.
Tali soggetti non devono aver compiuto i 40 anni di età e devono esercitare la propria attività nel rispetto di due condizioni:
- regolarità aziendale (art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006):
- regolare adempimento degli obblighi contributivi;
- rispetto degli altri obblighi di legge;
- osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali.
- rispetto della regola “de minimis”, cioè il rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e 1408/2013 relativi agli aiuti “de minimis”.
Anche se l’INPS non ha ancora pubblicato le istruzioni relative al 2020, stando a quanto veniva applicato in precedenza, l’ammissione al beneficio è subordinata alla presentazione di domanda all’INPS, in via telematica, tramite cassetto previdenziale, entro una data ancora da definirsi.
Con la domanda si sottoscrive il modulo di dichiarazione sul regime “de minimis” e l’impegno a comunicare all’INPS qualsiasi successiva variazione delle situazioni dichiarate.
Infatti, si ricorda che la non veridicità di ciò che viene dichiarato, oltre ad avere riflessi penali, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite.
Particolare attenzione a questa misura agevolativa la devono fare i coltivatori diretti. L’incentivo, infatti, è applicabile nei limiti della regola “de minimis”, che prevede, quale soglia di agevolazioni per il settore agricolo, 15.000 euro da utilizzare nell’arco di tre esercizi finanziari e, in caso di superamento di detta soglia, l’incentivo non è concesso neppure per la parte che rientra nel massimale.
Per i coltivatori diretti lo sgravio è applicato anche al nucleo familiare, con la conseguenza che sarà molto facile superare il limite consentito di cui sopra. Per questo motivo è possibile, in sede di richiesta dell’agevolazione, indicare se l’aiuto è rivolto all’intero nucleo familiare, ovvero solo per alcuni soggetti appartenenti al nucleo o, infine, solo per il diretto fruitore CD.
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