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L’INPS, con la Circolare 47/2020, ha chiarito che i datori di lavoro agricolo, costretti a sospendere l’attività a causa dell’emergenza COVID-19, possono accedere alla cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA) per i dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri) che abbiano svolto almeno 181 giornate di lavoro presso la stessa azienda.
Stando ai chiarimenti forniti, la domanda dovrà essere presentata:
Chiaramente, le domande potranno essere presentate anche prima di tale periodo ed eventualmente possono essere reiterate nel limite massimo del periodo integrabile.
Al momento della presentazione della domanda, le aziende non hanno l’obbligo di fornire la documentazione attestante le difficoltà finanziarie dell’impresa, ciò anche al fine di favorire la tempestività dei pagamenti delle indennità ai lavoratori.
Allo stesso modo, l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica indicante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.
Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di assegno ordinario o hanno presentato la relativa domanda non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.
In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.
Una volta inoltrata la domanda, l’INPS chiarisce che l’iter procedurale sarà il seguente:
Per accedere alla CISOA, anche a causa dell’emergenza COVID-19, non è prevista alcuna procedura di informazione/consultazione delle organizzazioni sindacali.
Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuo di giornate fruibili (novanta), sarà possibile chiedere la cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi regionali.
Infatti, la Circolare 47/2020 dell’INPS non prevede che il periodo di integrazione salariale relativo all’emergenza COVID-19 (pari a nove settimane) sia aggiuntivo rispetto alle novanta giornate di lavoro normalmente integrabili con la CISOA, nonostante l’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 preveda che i periodi di cassa integrazione per il Coronavirus non siano computati negli ordinari limiti e sono neutri ai fini delle successive richieste.
Il trattamento di cassa in deroga si applica:
L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della Circolare INPS n. 41/2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate, in base alla media dei dodici mesi precedenti.
Nel caso in cui il lavoratore abbia risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali, essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la retribuzione persa, in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro, può essere integrata.
Se, invece, la causa di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si verifica prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata, non esiste una retribuzione persa da integrare.
Per il trattamento di cassa in deroga:
Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.