L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E del 31 marzo, ha istituito il codice tributo che i datori di lavoro dovranno utilizzare per recuperare il bonus 100 euro in busta paga per il mese di marzo 2020, spettante ai lavoratori che hanno lavorato in sede.
I sostituti di imposta potranno utilizzare due modelli per il recupero in compensazione del premio erogato ai lavoratori dipendenti, per i giorni di lavoro svolti in azienda a marzo:
- modello F24;
- modello F24 Enti pubblici.
In base al Decreto “Cura Italia”, art. 63, comma 1, hanno diritto al bonus di 100 euro, nella busta paga del mese di marzo 2020, i lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo di importo non superiore a 40.000 euro.
Oltre al limite di reddito, requisito per accedere al bonus introdotto dal Decreto “Cura Italia” è l’aver lavorato nella sede di lavoro, non potendo accedere allo smart working.
L’importo del bonus non sarà uguale per tutti, infatti, il premio dovrà essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti in sede.
Il sostituto d’imposta non è obbligato a riconoscere la somma nella retribuzione corrisposta nel mese di aprile, poiché il premio potrà essere erogato entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, l’Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo a seconda del modello utilizzato.
Modello F24
Per il modello F24 si dovrà utilizzare il codice “1699” - Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del Decreto Legge n. 18 del 2020.
Il codice tributo 1699 è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Modello F24 EP
Per il modello F24 EP si dovrà utilizzare il codice “169E” - Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del Decreto Legge n. 18 del 2020.
Il codice tributo 169E è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”.
Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
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