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L’emergenza epidemiologica da COVID-19, meglio conosciuto come Coronavirus, ha fatto sì che molte aziende abbiano deciso di ricorrere, ove possibile, allo smart working o che, visto il protrarsi dell’obbligo delle misure di distanziamento sociale, si stiano muovendo verso tale soluzione lavorativa.
La Legge n. 81/2017 “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” definisce Io smart working, detto anche lavoro agile, come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli di luogo ed orario, basato su un'organizzazione per obiettivi, che viene stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.
Nello specifico, il dipendente svolge la propria attività fuori dall’azienda decidendo in piena autonomia i tempi e il luogo di lavoro, senza quindi avere una postazione fissa; il lavoratore ha la piena libertà di scegliere il luogo di lavoro e/o di cambiarlo a seconda delle sue necessità (ad esempio potrà lavorare da casa, da una camera d’albergo, da un bar, ecc.).
Per quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro, vediamo che da un lato resta la responsabilità del datore di lavoro garantire la tutela del lavoratore che opera in smart working (analogamente agli altri lavoratori che possono operare nei locali aziendali), dall’altro lato sarà dovere del lavoratore collaborare ed operare nel rispetto della normativa, ai fini di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione di lavoro all’esterno dei locali aziendali.
Nello specifico, gli obblighi del datore di lavoro sono:
Ad oggi la scelta dello smart working, oltre ad essere una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare vita privata e vita lavorativa, rappresenta una garanzia per le aziende nel portare avanti l’attività lavorativa e soprattutto nel garantire ai lavoratori la massima tutela in termini di contrasto e contenimento della diffusione da Coronavirus.