Tra gli aspetti che le imprese devono necessariamente valutare in questo periodo di emergenza COVID-19 ci sono quelli derivanti dal rispetto della normativa giuslavoristica e, in particolare, assumono rilevanza le misure poste a tutela dei lavoratori, relative al rischio biologico nei luoghi di lavoro.
Vi ricordiamo che nell’ambito delle attività lavorative, in relazione al rischio di contagio da COVID-19, è obbligatorio procedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi nei seguenti casi:
- quando si ha una esposizione professionale (D.Lgs. 81/2008), cioè quando il livello di rischio differisce da quello della popolazione generale (ad esempio: strutture ospedaliere);
- quando è imposto da altre norme cogenti, come ad esempio:
- attività a contatto con pubblico (si veda la circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 - Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico);
- ordinanze regionali come quella riferita al territorio della Provincia di Rimini in cui è stato imposto l’obbligo di redigere esplicitamente l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 con misure di prevenzione del contagio da COVID-19 per le attività produttive di beni alimentari e di quelle attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, che risultano escluse dal provvedimento di sospensione dell'attività (si veda Ordinanza del PGR Emilia-Romagna, 20 marzo 2020, n. 44).
In tali casi, è opportuno identificare la tipologia di azienda, attribuendo sulla base di questo parametro la probabilità di rischio che andrà a definire il livello di rischio finale legato alla trasmissione nell’ambito dell’impresa del nuovo coronavirus, mediante individuazione di gruppi omogenei o per singolo lavoratore.
L’individuazione del livello di rischio andrà fatta sotto la responsabilità del datore di lavoro, con l’ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, acquisendo le informazioni necessarie direttamente dai lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e, comunque, con la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Una volta classificato il rischio, andranno predisposte le opportune misure di tutela (misure di prevenzione e protezione) generali e specifiche, da definire a seconda delle attività svolte, mansioni, aree e parametri di esposizione, verificando la congruenza tra queste e le misure coordinate dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli Enti territoriali competenti.
In tutti i casi, in tutti i settori e in tutte le tipologie aziendali, sia che sussista l’obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi sia che non sia richiesto esplicitamente, è fortemente consigliabile raggruppare in un documento scritto le misure predisposte dall’azienda.
Tale protocollo anti-contagio andrà a riassumere le misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19, fornendo un quadro generale aziendale e tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i soggetti interessati (lavoratori, appaltatori, visitatori, trasportatori, etc..).
Considerata, inoltre, la rapida evoluzione dell’emergenza COVID-19, è opportuno verificare periodicamente che i parametri utilizzati siano coerenti con la situazione e le disposizioni delle autorità competenti.
Entrambi i documenti (Protocollo anti-contagio e Documento di Valutazione del Rischio) dovranno essere mantenuti aggiornati ed in linea con l’evoluzione normativa e scientifica.
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