Con l’introduzione del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020, sono state previste alcune disposizioni riguardanti le prestazioni erogate dall’INAIL.
In particolare, i commi 1 e 2 dell’art. 42 del suddetto Decreto prevedono:
- dal 23 febbraio al 1° giugno, la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione per le richieste di prestazioni erogate dall’INAIL;
- la sospensione dei termini di revisione della rendita INAIL che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 1° giugno;
- la copertura assicurativa prevista per l’infortunio sul lavoro nelle ipotesi di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro.
Il legislatore chiarisce che la disposizione si applica sia ai datori di lavoro pubblici che a quelli privati.
Sospensione termini di decadenza e prescrizione
L’art. 42, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha stabilito la sospensione, per il periodo che va dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, dei seguenti termini:
- del decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL;
- della decorrenza della prescrizione relativamente alle prestazioni di cui sopra;
- del decorso dei termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Istituto di assicurazione, in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita (art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965), che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 1° giugno.
La normativa chiarisce inoltre che i suddetti termini riprenderanno a decorrere a partire dal 1° giugno.
Prestazioni in caso di contagio e quarantena
Il comma 2 dell’art. 42, invece, prevede che, qualora vi sia stato contagio da COVID-19 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, tale evento è da considerarsi alla stregua di un infortunio sul lavoro.
Pertanto, l’iter da seguire sarà il seguente:
- il medico redige l’ordinario certificato di infortunio;
- a seguito della redazione, il medico trasmetterà il certificato all’INAIL telematicamente.
La normativa prevede che per tutta la durata dell’assenza saranno garantite le prestazioni erogate dall’INAIL, anche con riferimento ai periodi di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena connessi al contagio (ex D.L. n. 6/2020).
L’evento è a carico dell’assicurazione e non graverà sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (art. 19 e ss. del Decreto interministeriale del 27 febbraio 2019).
©RIPRODUZIONE RISERVATA