Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con l’introduzione del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020, sono state previste alcune disposizioni riguardanti le prestazioni erogate dall’INAIL.
In particolare, i commi 1 e 2 dell’art. 42 del suddetto Decreto prevedono:
Il legislatore chiarisce che la disposizione si applica sia ai datori di lavoro pubblici che a quelli privati.
L’art. 42, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha stabilito la sospensione, per il periodo che va dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, dei seguenti termini:
La normativa chiarisce inoltre che i suddetti termini riprenderanno a decorrere a partire dal 1° giugno.
Il comma 2 dell’art. 42, invece, prevede che, qualora vi sia stato contagio da COVID-19 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, tale evento è da considerarsi alla stregua di un infortunio sul lavoro.
Pertanto, l’iter da seguire sarà il seguente:
La normativa prevede che per tutta la durata dell’assenza saranno garantite le prestazioni erogate dall’INAIL, anche con riferimento ai periodi di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena connessi al contagio (ex D.L. n. 6/2020).
L’evento è a carico dell’assicurazione e non graverà sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (art. 19 e ss. del Decreto interministeriale del 27 febbraio 2019).