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Per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente, nell’anno 2019, non superiore a 40.000 euro, per il mese di marzo 2020, spetta un premio di 100 euro, da rapportare al numero di giorni lavorati in tale mese, presso la propria sede di lavoro.
Il bonus concesso dall’art. 63 del D.L. n. 18/2020 vuole in qualche maniera venire incontro alle difficoltà incontrate dai suddetti lavoratori ad operare in un contesto emergenziale.
Dal punto di vista fiscale, l’importo che verrà loro riconosciuto non concorrerà alla formazione del reddito, quindi sarà esente dall’IRPEF e dalle relative addizionali.
Il bonus sarà corrisposto dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione del mese di aprile o, comunque, entro l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il datore di lavoro potrà recuperare le somme anticipate tramite l’attribuzione di un corrispondente credito d’imposta, che potrà essere utilizzato in compensazione attraverso l’utilizzo del modello F24 a partire dal mese di erogazione del bonus utilizzando il codice tributo 1699, “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”, presente nella sezione Erario.
Il 3 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 8/E, aveva fornito chiarimenti in merito alle disposizioni fiscali introdotte dal D.L. n. 18/2020 fornendo risposta anche a diversi dubbi sul bonus disposto dall’art. 63.
In tale circostanza, l’Agenzia aveva indicato che, ai fini del calcolo del bonus, non fossero influenti i giorni di ferie o malattia, facendo quindi intendere che la mancata presenza in azienda per tali ragioni fosse neutrale per la rideterminazione dell’importo da corrispondere.
Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate è ritornata sull’argomento, per fare maggiore chiarezza, con la Risoluzione 18/E/2020.
La norma indica che il premio debba essere rapportato “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”. Ciò significa che il lavoratore che non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato tale attività da remoto (telelavoro o smart working), ovvero perché era assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti e non retribuiti, congedi, ecc.), non ha diritto, per tali giorni, al bonus.
Il rapporto tra i giorni di effettiva operatività in sede ed i giorni lavorabili può essere effettuato sia su base oraria che in base ai giorni lavorabili previsti dal contratto.
Nel documento, l’Agenzia ha chiarito che i 100 euro spettano per intero anche ai lavoratori part time (orizzontale e verticale) che hanno reso la prestazione, in presenza, per tutti i giorni previsti dal contratto di lavoro.
Per i lavoratori part time che abbiano in essere rapporti di lavoro con più di un sostituto d’imposta, il premio dovrà essere erogato unicamente dal sostituto d’importa individuato dal lavoratore. Il lavoratore dovrà altresì dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede degli altri datori di lavoro, nonché i relativi giorni contrattualmente lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
L’Agenzia, con alcuni esempi, ha quindi chiarito le modalità di calcolo:
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare ventidue giorni (“giorni lavorabili”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie, dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro undici giorni sui ventidue previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire 50 euro.
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono ventidue. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (undici giorni), allo stesso spetterà l’importo di 50 euro.
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono diciotto giorni. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (diciotto giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.
Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e per effetto di un altro contratto lavora negli stessi giorni dalle 15 alle 18. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono ventidue. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la sede di lavoro di mattina, per tutto il periodo previsto e di pomeriggio solo quindici giorni su ventidue. Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il bonus sarà erogato dal sostituto individuato dal lavoratore.
Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora da lunedì al mercoledì, e per effetto di un altro contratto lavora giovedì e venerdì. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono ventidue, così ripartiti: quattordici presso il primo datore di lavoro e otto presso il secondo. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la prima sede di lavoro per tutto il periodo previsto (quattordici giorni) e presso l’altra sede solo quattro giorni su otto. Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro, in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il bonus sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.