A fronte dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il Governo, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha disposto delle misure a sostegno del lavoro; tra queste la speciale estensione di alcuni ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione.
In particolare, l’articolo 19 del Decreto consente ai datori di lavoro, che sospendono o riducono la loro attività lavorativa a causa degli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare domanda per l’accesso alle prestazioni di sostegno del reddito della cassa integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, attraverso procedure semplificate.
L’accesso alla CIGO e all’assegno ordinario può essere richiesto esclusivamente per i lavoratori che risultavano alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 (poi esteso anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020), indipendentemente dalla loro anzianità lavorativa.
Le domande per la richiesta dell’integrazione salariale devono essere presentate utilizzando la causale “COVID-19 Nazionale”, per i periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e per un periodo massimo di nove settimane.
Presentazione delle domande
Di norma, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, l'impresa che intende richiedere l’integrazione salariale deve comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
Le domande devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il pagamento
L’integrazione salariale può essere anticipata dal datore di lavoro, il quale potrà conguagliare gli importi successivamente. In via eccezionale, vista la straordinarietà del momento, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza l’obbligo di produrre alcuna documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
La cassa integrazione speciale per le imprese agricole
Per gli operai e gli impiegati a tempo indeterminato del settore agricolo, come indicato all’art. 18 del D.Lgs. 148/2015, sono rimaste in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge n. 457/1972.
La CISOA può essere concessa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori stessi. L’INPS ha aggiornato i propri sistemi telematici, inserendo anche per questa tipologia di ammortizzatore sociale la causale COVID-19.
La cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro del settore privato, che non possono accedere agli ammortizzatori sociali quali CIGO, FIS, Fondi bilaterali di solidarietà, possono accedere alla cassa integrazione in deroga (CIGD) per la durata della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa.
In particolare, possono beneficiare della CIGD i soggetti giuridici qualificati come imprese (ex art. 2082 del Codice Civile), dai piccoli imprenditori, di cui all'art. 2083 del Codice Civile (Coltivatori Diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
L’articolo 22 del D.L. n. 18/2020 ha previsto che le Regioni e le Province autonome interessate possano riconoscere trattamenti di CIGD per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane.
Le misure stanziate con il Decreto “Cura Italia” per questo ammortizzatore sociale ammontano a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, prevedendone l’applicazione a decorrere dal 23 febbraio 2020, limitatamente ai dipendenti in forza a quella data.
Successivamente, il D.L. 23/2020 ha esteso anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 la possibilità di beneficiare della CIGD.
Presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate alle Regioni che provvederanno ad istruirle in ordine cronologico di arrivo.
Con appositi decreti, le Regioni procederanno a concedere i trattamenti trasmettendo all’INPS in via telematica la lista dei beneficiari ed i dati necessari all’erogazione dell’integrazione salariale.
Il pagamento
Il comma 6 dell’art. 22 dispone che la cassa integrazione in deroga sia concessa esclusivamente tramite pagamento diretto da parte dell’INPS.
Pertanto, i datori di lavoro dovranno presentare all’Istituto il modello SR41 con i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale direttamente ai lavoratori. Il termine per l’invio del modello è previsto in sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS.
Tali argomenti sono stati oggetto di un approfondimento redatto dal consulente del lavoro Andrea Fiumi, pubblicato nella rivista n. 04 del mese di aprile 2020 sul sito di ConsulenzaAgricola.it
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