L’indennità dei 600 euro, erogata dall’INPS a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, è stata confermata anche per gli imprenditori agricoli che ancora non hanno dimostrato di possedere i requisiti per fregiarsi del titolo di IAP.
L’Istituto, con la Circolare di marzo n. 49/2020, aveva illustrato le modalità di accesso all’indennità del valore di 600 euro, prevista per il solo mese di marzo, da erogare a favore di tutti i lavoratori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza, se non alla Gestione separata, e titolari di assicurazione generale obbligatoria.
Tra i soggetti beneficiari, l’INPS aveva fatto rientrare anche gli imprenditori agricoli professionali, cioè i soggetti che, in possesso di specifiche competenze e conoscenze professionali, dedichino alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo lavoro e da cui ricavino almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.
Tali soggetti, per espressa previsione dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, devono essere obbligatoriamente iscritti nell’apposita gestione previdenziale.
La richiesta di iscrizione all’apposita gestione previdenziale, fatta sulla scorta dell’istanza di riconoscimento della qualifica all’Amministrazione regionale, è considerata una iscrizione “con riserva”, poiché gli aspiranti agricoli devono risultare in possesso dei requisiti previsti entro il termine di ventiquattro mesi dalla domanda di accertamento alla Regione (o entro un termine diverso, a seconda della Regione in cui ci si trova).
Ove l’interessato, nel termine di ventiquattro mesi, non risulti in possesso della certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione, si procede alla cancellazione ab origine.
Con riferimento all’indennità in oggetto, l’Istituto si troverebbe ad erogare soldi a soggetti che risultano iscritti alla gestione previdenziale temporaneamente (fino al conseguimento di tutti i requisiti).
Alla luce di questa problematica si era in attesa di sapere se tali soggetti, che al momento della richiesta potrebbero essere carenti di requisiti che legittimano l’iscrizione nella relativa gestione, abbiano diritto alla percezione dell’indennità.
Considerando che il legislatore non è intervenuto in merito alla questione, lasciando presumere un’eventuale richiesta di restituzione delle indennità percepite che si dovessero rivelare non spettanti, l’INPS ha chiarito la questione.
In una risposta non pubblicata, l’Istituto ha precisato che, dal momento che l’indennità ha carattere assistenziale, non potrà essere messa in discussione da probabili eventi futuri che incidano sul consolidamento dell’odierna posizione “con riserva”.
Pertanto, l’attuale iscrizione dell’imprenditore agricolo nella gestione previdenziale è sufficiente a salvaguardare il diritto alla percezione.
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