L’INPS, con il Messaggio n. 2047 del 18 maggio 2020, ha comunicato un ulteriore rinvio delle nuove modalità di compilazione dell’Uniemens per la gestione degli assegni del nucleo familiare. L'avvio delle nuove modalità di gestione è rinviato al periodo di competenza luglio 2020.
L’istituto, facendo seguito alla Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, con la quale erano state fornite indicazioni sulle nuove modalità di compilazione dell’Uniemens per la gestione degli assegni familiari, ed al Messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020 con il quale era stato definito l’avvio della nuova procedura a partire da aprile, poi rinviato al mese di luglio 2020, ha comunicato che “le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate”.
Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.
Restano ferme le disposizioni di cui al Messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.
Tale limite potrà essere superato, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, solo nel caso in cui vengano valorizzati contestualmente anche l’elemento <InfoAggCausaliContrib> e il totale degli importi dichiarati in <ImportoAnnoMeseRif> di <InfoAggCausaliContrib>, riferiti al medesimo codice, corrisponda esattamente all’importo esposto nell’elemento <ImportoRecANF> di <ANFACredAltre>.
Le richieste di arretrati, spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.
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