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L’articolo 72 del D.L. n. 34/2020 estende fino a trenta giorni il congedo parentale, retribuito al 50%, concesso ai lavoratori dipendenti per assistere i figli di età non superiore a 12 anni, per effetto della sospensione dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado. Raddoppia, fino a raggiungere 1.200 euro, anche il bonus baby-sitter.
Il protrarsi della sospensione delle attività scolastiche in aula, compresi i servizi per l’infanzia, e la chiusura dei centri estivi per i ragazzi ha dato l’impulso al Governo per estendere e modificare alcune delle misure a sostegno delle famiglie e dei lavoratori già previste dal D.L. n. 18/2020.
In particolare, l’art. 72 riconosce ai lavoratori dipendenti del settore privato il diritto:
Rispetto a quanto già previsto dal D.L. 18/2020, oltre alla proroga del termine entro il quale poter beneficiare dei suddetti congedi, la disposizione consente ai genitori con figli di età non superiore a 12 anni, che hanno già beneficiato dei quindici giorni di congedo disposti dal precedente provvedimento, di fruire di ulteriori quindici giorni di congedo straordinario, con il riconoscimento della relativa indennità.
Anche il congedo previsto per i genitori di minori fino a 16 anni, riscritto dal D.L. 34/2020, si diversifica per due importanti novità. Infatti, la richiesta di tale congedo, con divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro, potrà essere effettuata in aggiunta al periodo di sospensione di trenta giorni, qualora nel nucleo famigliare fossero presenti anche minori di età compresa fino a 12 anni. Inoltre, non trovano più applicazione le limitazioni di età del precedente provvedimento, che ne limitava la fruizione solo in presenza di minori di età compresa tra i 12 ed i 16 anni. Ora, infatti, potranno farne richiesta i lavoratori con figli di qualunque età, purché non superiore a 16 anni.
In tal caso, restano invece immutati i giorni di astensione dal lavoro, che già il D.L. 18/2020 aveva fissato in quindici giornate. Non è chiaro se si tratta di una dimenticanza a cui potrebbe essere posta una correzione con un successivo provvedimento.
Ricordiamo che i lavoratori, in alternativa al periodo di congedo retribuito al 50% potevano chiedere il bonus baby-sitter, ovvero un’indennità esentasse di 600 euro. Anche tale indennità è stata raddoppiata e portata a 1.200 euro.
Per poter beneficiare delle due modalità di congedo parentale COVID-19, occorre che l’altro familiare non sia:
I genitori di minori con disabilità possono accedere al congedo parentale straordinario solo qualora la grave disabilità sia accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 104/1992 e che il minore sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o in centri diurni a carattere assistenziale.
Al momento, l’INPS non ha aggiornato il proprio sito né fornito indicazioni specifiche alle novità introdotte dal D.L. n. 34/2020. Si ritiene possano applicarsi le indicazioni fornite dall’INPS nella Circolare 45/2020.
Pertanto, i genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni o con gravi disabilità che intendono fruire del congedo COVID-19, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.
Invece, la domanda per il bonus baby-sitter potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
I genitori di minori di età non superiore a 16 anni, che necessitano di beneficiare del periodo di astensione lavorativa non retribuito, devono farne richiesta unicamente al datore di lavoro.
In ogni caso, le domande consentiranno di includere anche periodi di astensione antecedenti la data della loro presentazione, purché non precedenti il 5 marzo 2020.