L’INPS, con il Messaggio 2183 del 26 maggio 2020, ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 34/2020, sono stati modificati i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione e di assegno ordinario, relative alla sospensione e riduzione delle attività lavorative attuate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
L’articolo 68 del Decreto Rilancio ha modificato il comma 2, dell’art. 19, del D.L. 18/2020, riducendo i termini di presentazione delle domande CIGO e assegno ordinario, il cui termine ora non è più quello del quarto mese successivo bensì “entro la fine del mese successivo”. Le domande per le sospensioni o riduzioni lavorative avvenute entro il mese di aprile dovranno pertanto essere presentate entro il 31 maggio 2020.
L’art. 68, comma 1, lett. d), introduce il comma 2-bis all’art. 19 del D.L. 18/2020 con il quale si prevede che, in caso di tardiva presentazione della domanda, il trattamento salariale integrativo e l’assegno ordinario non potranno aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Nel messaggio, l’Istituto previdenziale ha precisato che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020).
In base al comma 2-ter è previsto che le domande non presentate entro il 31 maggio 2020 riceveranno l’integrazione salariale o l’assegno ordinario non prima di una settimana dall’invio delle rispettive domande.
In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68 del citato D.L. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.
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