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Con il Decreto Rilancio è stata introdotta la sanatoria dei lavoratori irregolari tramite l’INPS e lo stesso Istituto, con la recente Circolare n. 68/2020, ha fornito le prime indicazioni su tale misura.
L’art. 103 del Decreto Legge n. 34/2020, rubricato “Emersione di rapporto di lavoro” dispone che, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, i datori di lavoro possono presentare istanza per regolarizzare il rapporto di lavoro con lavoratori irregolari.
A tal fine è intervenuto l’INPS con la Circolare n. 68/2020 dando le prime informazioni sul condono del lavoro nero per quanto riguarda i profili di propria competenza.
Possono presentare la domanda i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni.
La sanatoria opera esclusivamente per i datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori:
In merito alle attività di assistenza a persona o di sostegno al bisogno familiare, l'INPS precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche: le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
Tra le predette comunità rientrano anche le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
Sono esclusi invece gli alberghi, i collegi-convitti, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private.
Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
Per aderire alla sanatoria, il datore di lavoro dovrà avere un reddito imponibile o un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui, oppure:
I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.
Con la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro si impegna a versare:
La domanda di condono deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 6 del Decreto 27 Maggio 2020 e la dichiarazione di aver provveduto al pagamento delle somme sopra indicate.
Ai sensi del citato art. 6, la domanda deve contenere:
Nel caso in cui la domanda di emersione venga accolta, i datori di lavoro dovranno versare i contributi relativi ai lavoratori interessati oltreché effettuare gli adempimenti informativi.
Con l'avvio della sanatoria vengono, inoltre, sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro ad eccezione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del Codice Penale.