Il “Decreto Rilancio” ha dato nuova linfa alle risorse stanziate dal D.L. 18/2020 per il c.d. “Fondo per il reddito di ultima istanza”, consentendo così ai lavoratori autonomi, iscritti alle casse di prevenzione private, di poter ottenere l’indennità anche per il mese di aprile.
L’articolo 44 del D.L. 18/2020 ha istituito un apposito fondo (Fondo per il reddito di ultima istanza) per la concessione di un’indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività o il loro rapporto di lavoro.
I criteri e le modalità di attribuzione dell’indennità sono stati fissati con il D.M. 28 marzo 2020, poi integrato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 30 aprile 2020.
Successivamente, a seguito del rifinanziamento del fondo ad opera del D.L. 34/2020, è stato emanato il D.M. 29 maggio 2020, con il quale sono state stabilite le istruzioni relative all’indennità spettante per il mese di aprile 2020, nella misura di 600 euro.
Le novità del Decreto del 29 maggio
Per i soggetti che hanno già presentato domanda per l’indennità e ottenuto l’indennizzo per il mese di marzo, non sarà necessario ripresentare una nuova domanda per l’ottenimento del contributo per il mese di aprile.
L’articolo 1, comma 4 di quest’ultimo Decreto prevede la possibilità di accesso all’indennità anche ai professionisti neoiscritti alle casse dal 2019, purché vi abbiano provveduto entro il 23 febbraio 2020.
L’articolo 3 indica inoltre che i professionisti che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’art. 44 del D.L. 18/2020, ai fini del riconoscimento dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020, alla data di presentazione della domanda non devono essere:
- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione diretta.
Rispetto al bonus concesso a marzo, è stata eliminata l’obbligatorietà dell’iscrizione esclusiva alla sola cassa di previdenza alla quale si fa domanda. Pertanto, viene ampliata la platea di soggetti che possono beneficiare dell’indennità per il mese di aprile.
Le nuove domande
Per i professionisti che ora rientrano tra i soggetti ammessi all’indennità, le domande potranno essere presentate a partire dall’8 giugno direttamente agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria cui sono iscritti, e dovranno prevenire comunque entro il giorno 8 luglio 2020.
Le istanze saranno predisposte secondo gli schemi previsti dai singoli enti previdenziali e dovranno essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di notorietà, rilasciata dall’interessato, attestante:
- di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus (sono tali le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. 18/2020, il reddito di cittadinanza, il reddito d’emergenza, le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del D.L. 34/2020 e le prestazioni di cui all’art. 2 del D.M. del 30/04/2020 - NASPI e DIS-COLL);
- di non aver presentato ad altra cassa domanda per lo stesso bonus;
- di aver conseguito nell’anno 2018 redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) oppure di aver conseguito redditi professionali compresi tra i 35.000 ed i 50.000 euro, in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.
Qualora il professionista abbia provveduto ad iscriversi ad una cassa tra il 2019 ed il 23 febbraio 2020, questi dovrà comunque aver prodotto redditi professionali non superiori ai suddetti limiti.
In caso in cessazione dell’attività, occorrerà dichiarare anche l’avvenuta chiusura della Partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020.
Le domande dovranno essere accompagnate da una copia di un documento di identità, del codice fiscale e delle coordinate del conto su cui operare l’accredito del bonus.
Le domande incomplete, ovvero prive dei suddetti documenti, saranno considerate inammissibili.
©RIPRODUZIONE RISERVATA