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L’INPS, con la Circolare n. 73 del 17 giugno 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti sul bonus baby sitter e sul rimborso per i centri estivi, con l’importante apertura alla possibilità di cumulare le misure con il congedo COVID-19.
Tenuto conto della rilevanza della misura, l’Istituto autorizza a fare domanda per il bonus baby sitter e centri estivi secondo le nuove regole previste dal Decreto Rilancio.
Nel dettaglio, la Circolare n. 73, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione occorre presentare nuova domanda di bonus da parte del cittadino, distingue tre differenti casistiche:
La Circolare n. 73 precisa inoltre che le famiglie potranno richiedere ed utilizzare, fino al 31 luglio 2020, o il bonus centri estivi o il voucher baby sitter.
Nel caso in cui siano già stati riconosciuti fino a quindici giorni di congedo parentale straordinario, sarà assegnato un importo pari a 600 euro (1.000 euro per personale sanitario, sicurezza e soccorso impegnato nell’emergenza coronavirus).
L’INPS specifica che non è possibile:
Sia il bonus centri estivi che il voucher baby sitter non potranno essere richiesti qualora l’altro genitore sia:
L’INPS ha specificato che, per chi è in cassa integrazione, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Se un genitore percepisce un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Vi è invece una piena compatibilità tra bonus e smart working, considerando che il lavoro agile è divenuto la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per molte imprese.