Il Decreto Rilancio ha previsto che l’erogazione del c.d. bonus Renzi, nonché del trattamento integrativo mensile di 100 euro, che lo sostituirà dal prossimo 1° luglio, spetterà anche qualora i contribuenti dovessero risultare incapienti, per effetto della riduzione lavorativa e per la fruizione degli ammortizzatori sociali.
Nuovo trattamento integrativo dal 1° luglio 2020
Ai sensi dell’articolo 1, D.L. n. 3/2020, l’attuale bonus Renzi sarà sostituito, a partire dal prossimo 1° luglio, da un trattamento integrativo che, al pari di un credito IRPEF, inciderà sull’imposta lorda dei contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati, consentendo un incremento in busta paga di alcuni lavoratori, per un ammontare massimo di 100 euro mensili.
In particolare, potranno quindi beneficiare del nuovo bonus i titolari dei seguenti redditi:
- redditi da lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
- redditi assimilati ai sensi dell’art. 50, comma 1 del TUIR e precisamente:
- lett. a), ovvero i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- lett. b), ovvero le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente, per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- lett. c), ovvero le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
- lett. c-bis), ovvero i compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- lett. d), ossia le remunerazioni dei sacerdoti;
- lett. h-bis), ossia le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993;
- lett. l), ovvero i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Tali soggetti, qualora il loro reddito complessivo non superi i 28.000 euro, beneficeranno di un trattamento di integrativo di 600 euro per il secondo semestre del 2020 e di 1.200 euro anni per gli anni successivi.
Il trattamento è comunque rapportato al periodo di lavoro nell’anno (per il 2020 al semestre) di riferimento.
Ulteriore detrazione IRPEF
Il prossimo mese vedrà inoltre l’avvio di un’ulteriore detrazione fiscale per i redditi da lavoro dipendente e assimilati sopra elencati, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Tale detrazione compete ai lavoratori con reddito annuo complessivo compreso tra i 28.000 euro e i 40.000 euro.
Questa nuova detrazione, anch’essa rapportata all’intero periodo di lavoro, è pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro;
- tale ulteriore detrazione non spetta nel caso in cui l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 40.000 euro.
Novità del Decreto Rilancio.
Con l’intento di non penalizzare quei lavoratori che, a causa della sospensione lavorativa, stanno beneficiando degli ammortizzatori sociali e dei congedi parentali[1], l’articolo 128 del D.L. n. 34/2020 dispone che, per l’anno 2020, sia il c.d. bonus Renzi che il nuovo trattamento integrativo pari a 100 euro mensili spettano anche qualora tali lavoratori risultino incapienti.
Pertanto, i lavoratori la cui imposta lorda determinata sul reddito da lavoro dipendente o assimilato, al netto delle detrazioni, non risulti positiva o comunque sufficiente a coprire il credito dato dai suddetti bonus, riceveranno comunque le somme loro spettanti dal sostituto d’imposta, nella prima retribuzione utile e, comunque, entro i termini per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio.
[1] D.L. n. 18/2020, articoli. 19, 20, 21, 22, 23 e 25
©RIPRODUZIONE RISERVATA