Il Decreto Rilancio prevede la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. In tale periodo, i lavoratori potranno essere occupati in agricoltura con contratti a termine di trenta giorni, senza decadere dalla percezione delle suddette prestazioni.
L’INPS, con la Circolare 76 del 23 giugno scorso, ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 92 e 94 del D.L. 34/2020, sulla proroga delle indennità NASPI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti di lavoro a termine nel settore agricolo.
Proroga delle prestazioni di disoccupazione
L’articolo 92 del Decreto Rilancio prevede che le prestazioni NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, siano prorogate di ulteriori due mesi, a decorrere dall’ultimo giorno in cui termina la durata delle stesse.
Tuttavia, non hanno diritto alla proroga i soggetti che nel frattempo beneficiano:
- delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020;
- delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020;
- dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi, di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato Decreto Legge n. 34 del 2020.
L’estensione delle suddette indennità di disoccupazione avverrà automaticamente e, per le due mensilità aggiuntive erogate, verrà riconosciuta la contribuzione figurativa. Inoltre, ove spettanti, consentirà il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare.
L’INPS ha precisato che, se durante il periodo di percezione delle indennità il beneficiario matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, le stesse non saranno oggetto di proroga e le eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.
La proroga delle indennità di disoccupazione è invece sospesa per i soggetti che, nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, abbiano presentato domanda di certificazione relativa all’APE social e per le pensioni ai lavoratori precoci.
In questo caso, l’INPS invierà all’interessato una comunicazione con la quale verrà chiesto di manifestare la volontà di avvalersi - entro il 31 luglio 2020, attraverso la trasmissione del modello NASPI-COM - della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della tempestiva manifestazione di tale volontà, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della Legge n. 232 del 2016. La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASPI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.
Promozione del lavoro agricolo
L’articolo 94 del D.L. n. 34 del 2020, dispone che i percettori delle prestazioni NASPI e DIS-COLL possono, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a trenta giorni, rinnovabili per ulteriori trenta giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.
Per i soggetti che rientrano nella suddetta casistica, in deroga alle disposizioni che regolano le condizioni di sospensione delle indennità di disoccupazione, le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute e inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse.
L’INPS ha inoltre precisato che i trenta giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. Pertanto, l’interessato dovrà comunicare all’INPS le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa, con l’invio del modello NASPI-COM.
Nel caso in cui i contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino i limiti previsti dall’articolo 94 (numero giornate e/o limite reddito), le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente prevista rispetto alle predette indennità di NASPI e DIS-COLL.
L’INPS ha però precisato che, nel caso di superamento dei suddetti limiti, “gli istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo”.
Per quanto riguarda gli aspetti contributivi, quanto versato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo, sarà considerato utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione.
Pertanto, la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASPI sarà utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso quanto ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA