L’art. 83 del D.L. n. 34/2020 prevede che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono assicurare una sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori più esposti al rischio COVID o che versano in particolari situazioni di fragilità.
Per quanto riguarda le misure adottate per la ripresa delle attività produttive e commerciali, in relazione al rischio di contagio, è stata introdotta dal Decreto Rilancio una sorveglianza sanitaria eccezionale: vi è l’obbligo di garantire una maggior sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio o tramite un medico nominato dal datore di lavoro o tramite una visita richiesta all'INAIL, che vi provvede con i propri medici del lavoro.
La richiesta può essere presentata online dal 1° luglio per un importo di 50,85 euro a visita.
I lavoratori interessati da questa misura sono quelli maggiormente esposti al rischio di contrarre il COVID-19 a causa dei seguenti fattori:
- età;
- condizione da immunodepressione;
- eventuale pregressa infezione COVID anche correlata a terapie salvavita in corso;
- altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità;
- malattie croniche;
- patologie oncologiche.
Nel caso in cui la nomina del medico competente, ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. n. 81/2008, T.U. sicurezza, sia obbligatoria allora la sorveglianza eccezionale è garantita in azienda. Se, invece, l’azienda non è dotata di un medico competente, il datore di lavoro potrà:
- nominare un medico competente per la durata del periodo di emergenza;
- chiedere all'INAIL il servizio di sorveglianza eccezionale.
Per presentare la richiesta all’INAIL è necessario che il datore di lavoro o un suo delegato accedano al servizio online, disponibile dal 1° luglio e accessibile con credenziali dispositive (SPID, INPS, carta nazionale dei servizi, ecc.).
Una volta ottenuto il servizio di sorveglianza eccezionale dall’INAIL, i medici del lavoro effettueranno una visita medica esprimendo un parere esclusivamente sulla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività di lavoro.
Successivamente al parere, l'INAIL invia fattura senza IVA per il pagamento della prestazione che, in attesa del previsto Decreto per la definizione della tariffa, l'INAIL ha fissato, in via provvisoria, d'importo pari a 50,85 euro.
Nel caso in cui l’esito della visita disponga l’inidoneità del lavoratore al lavoro, si ricorda che non è possibile procedere con il licenziamento da parte del datore di lavoro, così come stabilito dall’art. 83, comma 3, del D.L. 34/2020.
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