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Con la Circolare 82 del 8 luglio 2020, l’INPS ha aggiornato gli importi dei contributi annui dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e IAP per l’anno 2020.
Con la Circolare n. 82/2020, l’INPS fornisce le indicazioni sulla determinazione della contribuzione che coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali sono chiamati a versare, a titolo di contributi IVS per l’anno 2020.
Per l’anno 2020, Il reddito medio convenzionale è pari a 59,45 euro (nell’anno 2019 era pari a euro 58,62).
L’aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2020, comprensiva del contributo addizionale del 2%, viene fissata al 24% per tutti, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.
Oltre all'aliquota IVS fissa, andrà poi aggiunto il contributo addizionale di 0,68 euro a giornata, nel limite massimo di 156 giornate lavorative.
Il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è pari a 7,49 euro.
Il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (sono esclusi gli IAP), per l’anno 2020, resta fissato nella misura capitaria annua di:
L’INAIL, con determinazione del Presidente n. 290 del 26 settembre 2019, ha fissato, nella misura pari al 15,29%, la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Restano in vigore:
Per provvedere al pagamento si dovrà accedere al Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli, in cui sarà possibile rilevare gli importi dovuti, il cui pagamento dovrà avvenire a mezzo del modello F24, alle seguenti scadenze:
Gli agricoltori con meno di 40 anni che hanno avviato nel 2020 l'attività, inoltre, godono dell'esonero biennale dal versamento del 100% dei contributi ai sensi dell'articolo 1, c. 503 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020).
L’INPS ha ricordato che l'esonero ha ad oggetto la sola quota IVS e il contributo addizionale IVS. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione contributiva sia il contributo di maternità di 7,49€ che il contributo INAIL dovuto dai coltivatori diretti e figure assimilate.