Il perdurare dell’emergenza epidemiologica ha inevitabili ripercussioni sul tessuto economico del nostro Paese e di conseguenza sulle imprese.
Se, in un primo momento, il primo pensiero che le aziende si ponevano era “quante settimane di cassa integrazione ho a disposizione?”, oggi le imprese si pongono un quesito altrettanto importante: “terminate le settimane di cassa integrazione, cosa posso fare?”
I diversi Decreti Legge che hanno prorogato sistematicamente le settimane di cassa integrazione disponibili, ad oggi pari a diciotto per il comparto extra-agricolo e novanta giornate di CISOA per il comparto agricolo, pongono inevitabilmente l’attenzione su quello che ci si deve aspettare qualora le condizioni di difficoltà continuino a perdurare anche dopo l’esaurimento delle settimane di cassa integrazione attualmente autorizzabili.
Riepilogando: inizialmente erano state previste nove settimane, prorogate di ulteriori cinque sino al 31 agosto 2020, alle quali ne sono state aggiunte ulteriori quattro da poter utilizzare esclusivamente dopo aver esaurito le prime quattordici settimane. In totale arriviamo quindi a diciotto settimane alle quali, in caso di cassa integrazione in deroga, possono aggiungersi eventuali settimane previste dalla Regione competente.
La domanda sorge spontanea: e dopo?
L’unica strada percorribile è quella di accedere agli ammortizzatori ordinari, seguendo la procedura prevista dalla vigente normativa, in particolare:
- Cause integrabili:
- mancanza di lavoro o di commesse;
- crisi di mercato;
- contrazione dell’attività lavorativa;
- mancanza di materie prime.
- Settimane integrabili:
- cinquantadue settimane nel biennio mobile e relativa integrazione di un terzo delle ore lavorabili.
- Contributo addizionale
- Le imprese che richiedono l’accesso alla CIG ordinaria sono tenute al versamento del contributo addizionale, pari al 9% della retribuzione globale, che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria.
- Requisito di anzianità dei lavoratori:
- novanta giornate di lavoro minime per poter beneficiare degli ammortizzatori sociali.
È opportuno precisare che quanto sopra esposto riguarda le aziende che rientrano nell’alveo della cassa integrazione guadagni ordinaria. Sarà quindi necessario valutare singolarmente, azienda per azienda e settore di appartenenza, per definire esattamente quali possibilità si possono prospettare nel post-esaurimento settimane di CIG con causale COVID-19.
Allo studio, da parte del Ministero del Lavoro, una riforma degli ammortizzatori sociali che tuteli anche i lavoratori dipendenti delle aziende più piccole. Attualmente, infatti, la cassa integrazione guadagni in deroga prevede un sistematico rifinanziamento in caso di emergenza e, qualora ciò non fosse effettuato al termine delle settimane attualmente disponibili, ci si troverebbe inevitabilmente di fronte ad un problema sociale che deve essere assolutamente evitato.
Non è escluso, infatti, che vi sia un’ulteriore proroga degli ammortizzatori sociali, sino a fine anno, per ulteriori diciotto settimane, ma al momento di ufficiale non vi è nulla. Si dovranno quindi attendere disposizioni ufficiali così che le aziende possano a loro volta programmare la ripresa, consapevoli della presenza di un possibile e ulteriore sostegno ai propri lavoratori.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
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