L’INPS, con il Messaggio n. 2765 del 14 luglio 2020, ha confermato che, a partire dal flusso UNIEMENS di competenza per il mese di luglio 2020, la modalità di esposizione ai fini del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare (ANF) prevederà esclusivamente la compilazione dell’elemento <InfoAggCausaliContrib> che, assumendo valenza contributiva, sarà obbligatoria e costituirà l’unica modalità di conguaglio.
La gestione degli ANF, dal 1° aprile 2019, ha previsto che la presentazione delle domande non avvenisse più tramite i datori di lavoro, ma direttamente all’INPS. Pertanto, la nuova modalità esclude il datore di lavoro dalla verifica dei dati comunicati dal lavoratore, permanendo, invece, l’obbligo di verifica della spettanza dell’intero importo mensile, con la conseguente responsabilità di corrispondere un importo minore rispetto a quello comunicato dall’INPS, nel caso in cui il lavoratore non abbia diritto all’intero importo.
La nuova procedura, più volte rinviata, vede anche la revisione delle modalità di esposizione dei dati degli ANF riportati nel flusso UNIEMENS.
Per le denunce contributive relative alle competenze di giugno 2020, restano quindi in vigore le modalità precedenti e sarà possibile compilare le sezioni <GestioniANF>, presente in <DenunciaIndividuale>/<DatiRetributivi>, e <ANF>, presente in <DenunciaIndividuale>.
Tali sezioni non dovranno più essere compilate a partire dalle competenze del mese di luglio 2020.
Nuova modalità da luglio 2020
Nella Nota del 14 luglio 2020, l’INPS ha ricordato le procedure da adottare per la redazione del flusso UNIEMENS relativo al periodo di luglio 2020, illustrando come procedere alla compilazione della sezione <InfoAggCausaliContrib>:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
- 0035 - ANF assegni correnti;
- L036 - Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
- H301 - Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per TBC;
- F110 - Restituz. assegni nucleo famil. Indebiti;
- F101 - Restituz. assegni nucleo famil. (lav.assist. per TBC);
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.
Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso UNIEMENS, più di un conguaglio.
A partire dal mese di luglio 2020, la gestione degli arretrati dovrà quindi avvenire esclusivamente attraverso la gestione della sezione <InfoAggCausaliContrib>.
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