Con voto di fiducia, è stato approvato in via definitiva il Decreto Rilancio, con importanti modifiche rispetto alla versione del testo originario.
Tra i vari temi oggetto di revisioni vi sono anche nuove disposizioni in materia di lavoro, che di seguito si elencano.
Modifiche al regime di cassa integrazione
Gli articoli da 68 a 71 introducono modifiche al regime di cassa integrazione e sostegno salariale. Cambia il termine di presentazione della domanda per CIGO COVID-19 e assegno ordinario COVID-19. Ora, l’istanza di accesso va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 15 luglio 2020.
Viene prevista la possibilità di ricomprendere anche i lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo 2020 nelle richieste di CIGO COVID-19, assegno ordinario COVID-19 e cassa integrazione in deroga.
Al fine di velocizzare le richieste di integrazione salariale con pagamento diretto, i datori di lavoro trasmettono la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto, entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. Entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro, dopo aver ricevuto l’autorizzazione, comunicano all’INPS i dati per il pagamento delle prestazioni, con le modalità indicate dall’Istituto. L’INPS dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso, a condizione che i dati per il pagamento siano stati forniti in forma completa e corretta.
Viene istituito un fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione della convenzione sottoscritta il 30 marzo 2020 con ABI, in tema di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale. Il Ministro dell'Economia e il Ministro del Lavoro dovranno emanare un apposito Decreto entro sessanta giorni, previa consultazione di ABI e parti firmatarie della citata convenzione, per definire criteri, condizioni e modalità di funzionamento di tale fondo.
Altra novità in tema di cassa integrazione è la possibilità, terminate le nove settimane, di richiedere CIGO COVID-19, assegno ordinario COVID-19 e cassa integrazione in deroga per un periodo di ulteriori cinque settimane da fruire entro il 31 agosto ed un ulteriore successivo periodo di quattro settimane, decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (a valere su apposito capitolo di bilancio con dotazione pari a 2.740,8 milioni, istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Successivamente all’entrata in vigore del Decreto, per i periodi successivi alle nove settimane, la cassa integrazione in deroga viene riconosciuta dall’INPS e non più dalle Regioni. In caso di richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, l’INPS, nell’autorizzare la richiesta, dispone anche l’anticipazione di tale pagamento ai lavoratori, nella misura del 40% dell’indennità dovuta.
Altre misure introdotte in tema di lavoro
Oltre alle nuove disposizioni in materia di cassa integrazione sono state introdotte altre modifiche in tema di lavoro.
L’art. 72 estende a trenta giorni il congedo parentale fruibile nel periodo tra il 5 marzo e il 31 agosto da parte dei lavoratori con figli fino a 12 anni. L’indennità corrisponde al 50% della retribuzione del dipendente in congedo. In alternativa, è possibile cumulare il bonus baby-sitter per coloro che già non avessero richiesto quello introdotto dal D.L. Cura Italia, raggiungendo così la somma di 1.200 euro, che può essere anche utilizzata per l’iscrizione dei figli a centri ricreativi estivi.
Inoltre, l’art. 73 assegna ulteriori dodici giornate di permesso ai lavoratori che usufruiscono della Legge 104/1992, nei mesi di maggio e giugno 2020.
Con l’art. 78, viene rifinanziato anche per i mesi di aprile e maggio 2020 il contributo quale reddito di ultima istanza, destinato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996.
In tema di licenziamenti, l’art. 80 amplia a cinque mesi dall’entrata in vigore del D.L. 18 del 17 marzo 2020, il divieto di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, chi abbia licenziato tra il 23 febbraio e il 17 marzo, può revocare il licenziamento inserendo contestualmente il lavoratore in CIG, senza oneri né sanzioni.
Viene introdotto un nuovo reddito di emergenza (art. 82) destinato a nuclei familiari in necessità economica, strutturato in due quote di importo tra 400 e 800 euro, che potrà essere richiesto entro fine luglio 2020. Per accedere al reddito è necessario soddisfare tre condizioni:
- reddito familiare nel mese di aprile inferiore alla singola quota del reddito di emergenza;
- patrimonio mobiliare familiare inferiore a massimo 20.000 euro;
- ISEE inferiore a 15.000 euro.
L’art. 90 stabilisce che i lavoratori, che hanno almeno un figlio minore di anni 14, abbiano il diritto a lavorare in smart working purché non ci sia un altro genitore che benefici di sostegni al reddito o che sia non lavoratore, fino alla fine dello stato di emergenza da COVID-19. Il medesimo diritto viene riconosciuto anche ai lavoratori che, dietro comprovata valutazione di medici competenti, risultino particolarmente esposti al rischio di contagio da COVID-19, per età o per condizioni generali di salute.
Con l’art. 93 è stato previsto che i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020 possono essere prorogati fino al 30 agosto 2020, anche in assenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2015. I contratti di lavoro degli apprendisti e i contratti a termine anche in somministrazione sono prorogati di una durata pari a quella della sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.
L’art. 94 prevede che chi percepisce ammortizzatori sociali, nel periodo a zero ore, può farsi assumere per trenta giorni prorogabili di altri trenta da un imprenditore agricolo, senza perdere i benefici previsti nel limite di 2.000 euro, per l’anno 2020.
In ultimo, l’art. 103 introduce una procedura per la regolarizzazione del lavoro irregolare nei seguenti ambiti: agricoltura e zootecnia, lavori domestici, assistenza alla persona. Tale procedura punta a regolarizzare i lavoratori già impiegati senza regolare contratto e a consentire una più agevole contrattualizzazione di lavoratori stranieri.
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