Con il Messaggio 2901 del 21 luglio 2020, l’INPS illustra la disciplina relativa ai termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19, oggetto di modiche ad opera del Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, e dal Decreto Legge n. 52/2020.
Il D.L. n. 52/2020, oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze, ha introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di assegno ordinario, CIGO, CISO, CIGD. Inoltre, il predetto Decreto ha disposto che le domande finalizzate a tali interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
Pertanto, con decorrenza 18 giugno (data di entrata in vigore del D.L. 52/2020), si applica il nuovo termine di presentazione delle domande con le seguenti deroghe:
- le domande per i periodi di sospensione delle attività lavorative compresi tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 potevano essere presentate entro il 15 luglio 2020;
- le domande per i periodi di sospensione delle attività lavorative di maggio potevano essere presentate entro il 17 luglio 2020.
Resta ferma la possibilità, per chi ha presentato erroneamente una domanda, per trattamenti diversi da quelli cui avrebbe avuto diritto o in caso di altri errori che ne hanno determinato lo scarto, di ripresentare una nuova istanza corretta entro trenta giorni da quando viene comunicato l’errore.
Il termine decadenziale di presentazione delle domande entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione dell’attività lavorativa, nel caso tale periodo di sospensione comprenda più mesi, non deve essere considerato in termini assoluti, ma opera esclusivamente con riferimento al periodo per il quale i termini decadenziali sono intervenuti. Ad esempio, nel caso di “istanza CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal più volte citato Decreto Legge n. 52/2020.
Le indicazioni sopra esposte trovano applicazione con riferimento ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD”.
In attesa dell’attivazione delle nuove funzionalità informatiche, le strutture territoriali dell’INPS, rilevata la decadenza di un’istanza CIGO, CISOA, CIGD e assegno ordinario, provvederanno a respingere la domanda.
Le aziende potranno quindi presentare una nuova istanza con un differente periodo di sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa.
In una prima fase di applicazione della nuova disciplina, le aziende potranno anche manifestare la volontà di richiedere una revisione del provvedimento di ricezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza, limitatamente al periodo per il quale non risultino decaduti i termini di presentazione della domanda. Tale richiesta potrà avvenire tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale. In tale ipotesi, l’INPS potrà procedere a riassumere il provvedimento di rigetto della domanda, annullarlo e procedere all’accoglimento parziale richiesto dall’azienda.
Nuovi termini
Il comma 22-quater, art. 71, del Decreto Rilancio ha previsto che la CIGD, relativa ai periodi successivi alle prime nove settimane, non debba più essere autorizzata dalle Regioni, ma dall’INPS su domanda dei datori di lavoro.
L’INPS comunica che è in corso di approvazione il Decreto con il quale si ripartiranno le quote di risorse, destinate ad alcune Regioni, che hanno dovuto interrompere la decretazione concessoria a seguito del raggiungimento dei limiti di spesa loro assegnati.
Conseguentemente, “tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane che le aziende devono richiedere all’Istituto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti il 31 maggio, su specifico orientamento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il relativo termine di decadenza - che, in relazione alla previsione di cui al Decreto Legge n. 52/2020 sarebbe scaduto il 17 luglio 2020 - deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.”
Nel Messaggio, l’INPS informa che i termini decadenziali per la presentazione delle istanze per i trattamenti CIGD in favore degli sportivi professionisti e quelli relativi alle domande di CIGD, per i periodi superiori alle nove settimane che le aziende c.d. plurilocalizzate devono richiedere all’INPS, opereranno decorsi trenta giorni dalle date di rilascio dei nuovi applicativi, la cui notizia verrà diramata dall’Istituto a mezzo di uno specifico massaggio.
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