Le Leggi prima, i Decreti poi ed ora anche le FAQ (Frequently Asked Questions) diventano vincolanti per imprese e lavoratori.
Sembra paradossale, ma purtroppo è così. Le FAQ non hanno alcun valore giuridico nel nostro ordinamento, ma, nonostante ciò, il Ministero del Lavoro interviene sulle previsioni di cu all’art. 93, comma 1-bis del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio, fornendo chiarimenti in merito alla proroga automatica dei tempi determinati, anche in somministrazione, e dei contratti di apprendistato sottoscritti tra lavoratori e aziende che hanno avuto accesso agli ammortizzatori sociali.
Per quanto possibile, in questa breve informativa, cercheremo di fare chiarezza sulla portata di queste “disposizioni”, per le quali da più parti vengono chieste specifiche ufficiali e meno approssimative di quanto sia stato scritto dal Ministero stesso.
Lavoratori interessati
Sono interessati tutti i dipendenti con un contratto di lavoro:
- a tempo determinato;
- a tempo determinato in somministrazione;
- stagionale;
- in apprendistato;
in essere alla data del 18 luglio 2020 e che, nel periodo riconducibile all’emergenza epidemilogica decorrente dal 23 febbraio, abbiano subito un periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza al COVID-19.
Gli obblighi per le aziende
Entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria del contratto, le aziende hanno l’obbligo di comunicare la proroga per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.
Numerosi sono i dubbi degli addetti ai lavori, dubbi che purtroppo non vengono risolti, anzi, si amplificano nel momento in cui il Ministero, per il tramite delle FAQ, esplicita alcuni esempi di sospensione dell’attività.
Se il riferimento all’utilizzo della cassa integrazione, di qualsiasi natura essa sia, appare di facile comprensione e quantificazione, diversa è la specifica inerente alle cause non volontarie del lavoratore, ovvero indipendenti dalla volontà del dipendente “es: fruizione delle ferie”.
Infatti, riferisce il Ministero del Lavoro, devono essere computati nella proroga tutti i periodi di interruzione forzata dell’attività lavorativa e, tra queste cause, sono ricompresi anche i periodi di ferie che l’azienda ha imposto al lavoratore durante il lockdown.
Ci si interroga poi se, tra le cause di interruzione forzata, debbano o meno essere inclusi anche:
- permessi (ROL);
- congedo COVID;
- permessi 104 COVID;
- periodi di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare;
I pareri al riguardo sono contrastanti e, quindi, non è possible al momento poter stabilire se tali periodi di sospensione rientrano oppure no nel computo della proroga dei contratti di lavoro.
Capitolo a sé riguarda il lavoro stagionale, sul quale i dubbi di una proroga sono riconducibili alla difficoltà nel poter prorogare un periodo di stagionalità al di fuori della stagionalità stessa, di cui al D.P.R. n. 1525/1963.
Collegato a questo, non si fa alcun riferimento ai contratti a termine sottoscritti tra lavoratori e datori di lavoro del comparto agricolo. Si presuppone l’esclusione di questa tipologia di lavoratori subordinato, nel rispetto della vigente normativa, ma, trovandoci di fronte a “tutto e il contrario di tutto”, risulta complesso poter formulare analisi precise senza avere alla base una nozione certa.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
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