La Legge di conversione del Decreto Rilancio prevede che i genitori di bambini fino a 12 anni possano chiedere il congedo parentale straordinario di trenta giorni, fino al prossimo 31 agosto.
La proroga del congedo straordinario COVID-19 è una delle importanti novità previste dalla Legge di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, così come, altrettanto importante, è la possibilità di fruizione su base oraria del congedo, ma solo limitatamente ai periodi non fruiti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio.
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, l’art. 72, comma 1, del Decreto Rilancio ha elevato da quindici a trenta giorni la durata massima del congedo parentale COVID-19 per i figli fino a 12 anni di età o senza limiti d'età per i figli con disabilità grave.
Il congedo COVID-19 spetta anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo dei minori.
L’estensione della durata massima del congedo parentale a trenta giorni complessivi è applicabile anche alle altre categorie di lavoratori, richiamate dai medesimi articoli, ossia ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS e ai genitori iscritti alla Gestione separata INPS (articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335).
Il congedo COVID-19, per un figlio fino ai 12 anni di età, riconosce ai genitori beneficiari un’indennità calcolata con criteri diversi. In particolare:
- per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, l’indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto (in caso di fruizione di congedo parentale ordinario è invece costituita da un’indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età);
- per i genitori dipendenti del settore privato, l'indennità è pari al 50% della retribuzione;
- per i genitori iscritti alla Gestione separata, l’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito, individuata secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità (anche in questo caso viene ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento di un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età).
I periodi di congedo parentale ordinario, disciplinati dal D.Lgs. 151/2001, eventualmente fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi, possono essere convertiti nel congedo speciale COVID-19, con diritto alla relativa indennità.
La fruizione del congedo COVID-19 è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare. Per i genitori di figli di età fino a 12 anni, l'accesso al congedo COVID-19 è ammesso a condizione che:
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
- non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
Per i genitori di figli disabili di età superiore ai 12 anni, oltre alle condizioni sopracitate, l'accesso al congedo COVID-19 risulta possibile a condizione che:
- sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale.
Per fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, è necessario presentare domanda al proprio datore di lavoro e all’INPS, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.
Spetta poi ai datori di lavoro comunicare successivamente all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UNIEMENS.
Proprio a proposito di questo, è necessario sottolineare che, con la conversione in Legge del Decreto, la fruizione del congedo parentale COVID-19 di trenta giorni, concesso ai genitori di bambini fino a 12 anni, viene estesa dal 31 luglio al 31 agosto 2020 e può essere fruito anche in forma oraria.
Inoltre, l'art. 72 del Decreto Rilancio prevede espressamente che i periodi di congedo spettanti debbano essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi.
Sempre l’art. 72 fa salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio.
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