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La Legge di conversione del Decreto Rilancio prevede che i genitori di bambini fino a 12 anni possano chiedere il congedo parentale straordinario di trenta giorni, fino al prossimo 31 agosto.
La proroga del congedo straordinario COVID-19 è una delle importanti novità previste dalla Legge di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, così come, altrettanto importante, è la possibilità di fruizione su base oraria del congedo, ma solo limitatamente ai periodi non fruiti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio.
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, l’art. 72, comma 1, del Decreto Rilancio ha elevato da quindici a trenta giorni la durata massima del congedo parentale COVID-19 per i figli fino a 12 anni di età o senza limiti d'età per i figli con disabilità grave.
Il congedo COVID-19 spetta anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo dei minori.
L’estensione della durata massima del congedo parentale a trenta giorni complessivi è applicabile anche alle altre categorie di lavoratori, richiamate dai medesimi articoli, ossia ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS e ai genitori iscritti alla Gestione separata INPS (articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335).
Il congedo COVID-19, per un figlio fino ai 12 anni di età, riconosce ai genitori beneficiari un’indennità calcolata con criteri diversi. In particolare:
I periodi di congedo parentale ordinario, disciplinati dal D.Lgs. 151/2001, eventualmente fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi, possono essere convertiti nel congedo speciale COVID-19, con diritto alla relativa indennità.
La fruizione del congedo COVID-19 è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare. Per i genitori di figli di età fino a 12 anni, l'accesso al congedo COVID-19 è ammesso a condizione che:
Per i genitori di figli disabili di età superiore ai 12 anni, oltre alle condizioni sopracitate, l'accesso al congedo COVID-19 risulta possibile a condizione che:
Per fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, è necessario presentare domanda al proprio datore di lavoro e all’INPS, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.
Spetta poi ai datori di lavoro comunicare successivamente all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UNIEMENS.
Proprio a proposito di questo, è necessario sottolineare che, con la conversione in Legge del Decreto, la fruizione del congedo parentale COVID-19 di trenta giorni, concesso ai genitori di bambini fino a 12 anni, viene estesa dal 31 luglio al 31 agosto 2020 e può essere fruito anche in forma oraria.
Inoltre, l'art. 72 del Decreto Rilancio prevede espressamente che i periodi di congedo spettanti debbano essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi.
Sempre l’art. 72 fa salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio.