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Il 14 Agosto, in tarda serata, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Agosto.
Dal 15, quindi, imprese, lavoratori e intermediari/professionisti si sono trovati a studiare e verificare le nuove previsioni legislative, in attesa dei consueti chiarimenti da parte dell’INPS.
L’Istituto, con il Messaggio n. 3131 del 21 agosto, ha fornito le prime indicazioni, precisando però che si riserva di pubblicare ulteriori circolari, a corredo delle informazioni presenti nel messaggio stesso.
Siamo alle solite: a Decreto pubblicato seguono innumerevoli circolari/messaggi esplicativi, nella speranza di rendere chiare le procedure da seguire per la presentazione delle ulteriori diciotto settimane di CIG, istituite dal tanto atteso Decreto ferr-Agosto.
Di seguito analizziamo i punti salienti del Decreto, con specifico riferimento alle previsioni di cui alla cassa integrazione ordinaria - assegno ordinario - cassa integrazione in deroga e CISOA.
Relativamente alla CIGO - FIS (assegno ordinario) - CIGD, il D.L. 104/2020 prevede l’estensione di ulteriori diciotto settimane, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da fruire come segue:
Il periodo entro il quale le nuove diciotto settimane possono essere fruite, decorre dal 13 luglio 2020 e termina il 31 dicembre 2020.
Singolare è, però, la previsione del Decreto Agosto inerente i periodi non usufruiti entro il 12 luglio.
Il Decreto, infatti, prevede che le settimane di CIG, riconducibili al precedente D.L. 18/2020 (9+5+4), non fruite dal datore di lavoro, sono da considerarsi perse.
Infatti, il D.L. prevede che le richieste autorizzate dopo il 12 luglio entrino a tutti gli effetti nel computo delle prime nove settimane di cui al Decreto Agosto.
In sostanza, la data del 12 luglio viene idealizzata quale spartiacque tra i Decreti emanati sino a quel momento e quanto previsto dal nuovo provvedimento entrato in vigore il 15 agosto.
Pertanto, con decorrenza 13 luglio, i datori di lavoro avranno ancora a disposizione massimo diciotto settimane di CIG e non di più.
Lo stesso vale per le aziende agricole che hanno avuto accesso alla CISOA. I datori di lavoro agricolo avranno a disposizione ulteriori cinquanta giornate, da fruire nel medesimo periodo sopraindicato, neutralizzando quanto eventualmente non beneficiato delle novanta giornate previste dal D.L. 18/2020.
Il Decreto prevede il pagamento di un contributo addizionale, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario a causa COVID, pari al:
Più ampio respiro, se così si può dire, viene concesso per la presentazione delle domande (sempre che l’INPS emetta entro breve le disposizioni da seguire); mantenendo sempre la fine del mese successivo a quello di inizio sospensioni/riduzione dell’attività, tutti i periodi di CIG, la cui scadenza è prevista per il 31 agosto, vengono posticipati al 30 settembre.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro