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Il Decreto Agosto ha previsto, per i datori di lavoro privati, un esonero contributivo di quattro mesi per le aziende che non facciano richiesta di ulteriori trattamenti di cassa integrazione.
Appare molto semplice e direi interessante quanto sopra esposto, ma è opportuno precisare che:
In attesa quindi di conoscere quali chiarimenti saranno forniti alle imprese, l’esonero può essere valutato solo in misura sommaria, facendo ipotesi che, però, per la loro concretizzazione si dovranno aspettare le disposizioni ufficiali da parte degli enti preposti.
L’ammontare complessivo dell’esonero contributivo, da fruire entro il 31 dicembre 2020, è pari al doppio delle ore di CIG autorizzate all’impresa nei periodi di maggio e giugno. Le aziende che hanno presentato istanze di ammortizzatori sociali nei mesi sopraindicati, ma che non intendono procedere ad ulteriori periodi di integrazioni salariali a favore dei propri lavoratori, potranno beneficiare di un esonero sulla quota contributiva a carico dell’azienda nelle misure e modalità che l’Istituto vorrà fornire con apposita circolare.
Il valore ottenuto non comprende i premi INAIL e dovrà essere riparametrato su base mensile.
Le aziende che accederanno a questo esonero contributivo saranno soggette al divieto di licenziamento sino al 31 dicembre 2020.
Infatti, la proroga degli ammortizzatori sociali, la possibilità di fruire di esoneri contributivi e di altre agevolazioni a favore delle imprese colpite dalla crisi economica legata al COVID-19, implica un conseguente posticipo della sospensione dei licenziamenti.
La violazione del divieto comporta non solo la restituzione del contributo oggetto di esonero, ma anche l’impossibilità di accedere, per quei lavoratori, agli ammortizzatori sociali di cui al D.L. 104/2020.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro