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Il 29 luglio siamo stati presi d’assalto dalla prima disposizione normativa ricevuta mediante FAQ (Frequently Asked Questions), con imprese e lavoratori in preda alla confusione più totale sul da farsi.
La FAQ del Ministero del Lavoro, senza alcun valore giuridico nel nostro ordinamento, imponeva la proroga automatica dei tempi determinati, anche in somministrazione, e dei contratti di apprendistato sottoscritti tra lavoratori e aziende che hanno avuto accesso agli ammortizzatori sociali.
A distanza di poco più di un mese, tutto cambia di nuovo.
Il Decreto Agosto, entrato in vigore il giorno 15, abroga definitivamente l’obbligo della proroga automatica e, per tale motivo, i contratti di lavoro in scadenza (anche dei lavoratori oggetto di ammortizzatori sociali) cessano naturalmente.
Il provvedimento, all’art. 8, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare e prorogare, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza della causale prevista dal D.Lgs. 81/2015.
In sostanza, la proroga automatica è stata abolita, ma in conseguenza all’emergenza epidemiologica estesa fino al 31 dicembre 2020, il Governo ha concesso, ai datori di lavoro che ne avessero la necessità, la possibilità di prorogare i contratti a termine superando le complicazioni previste dall’apposizione della causale.
Sarà quindi possibile prorogare una sola volta i contratti a tempo determinato in essere, per un massimo di dodici mesi, nel limite massimo di ventiquattro mesi. In tutti gli altri casi, l’apposizione della causale diviene obbligatoria.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro