Con la Circolare n. 13 del 4 settembre 2020, a firma del Ministro delle Politiche Sociali e del Ministro della Sanità, sono state aggiornate le istruzioni per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da COVID-19 negli ambienti di lavoro. Viene ritenuta fondamentale la sorveglianza sanitaria ed il contributo che il medico competente può offrire nella valutazione del rischio biologico.
La Circolare si sofferma sul ruolo del medico competente, la cui istituzione è disposta dall’articolo 25 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), per supportare il datore di lavoro nella fase di ripartenza delle attività economiche, in funzione delle dinamiche dell’andamento dell’epidemia.
Lavoratori fragili
Il documento ricorda come le situazioni di particolare fragilità dei lavoratori fossero già state oggetto del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e delle indicazioni operative del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 in cui si evidenziava l’opportunità che il medico competente fosse coinvolto nell’identificazione dei soggetti più a rischio a seguito di un loro eventuale contagio da COVID-19.
All’epoca, uno dei principali fattori da valutare era stato individuato nell’età dei soggetti, in particolare se associato alla contestuale presenza di più patologie croniche. A seguito dello studio dei dati epidemiologici è stato infatti dimostrato recentemente che la gravità e l’esito della patologia, in caso di infezione da COVID-19, sono influenzati dalla presenza di alcune malattie cronico-degenerative e dall’età dell’individuo contagiato.
Pertanto, la fragilità di un lavoratore deve essere individuata nelle condizioni di salute dello stesso rispetto alle patologie preesistenti che, a seconda dei casi, potrebbero determinare, nell’ipotesi di contagio, complicanze gravi o infauste per il lavoratore coinvolto.
Dalla valutazione epidemiologica e clinica dei dati, l’età dei soggetti, di per sé, non costituisce un elemento sufficiente per definire un livello di fragilità per fasce di età. La presenza dei co-morbilità associata alla fascia di età del lavoratore consente invece di stabilire quali siano i soggetti più a rischio.
Si tratta, pertanto, di valutazioni che solo un medico può effettuare in quanto differiscono per ogni lavoratore, essendo attinenti al quadro clinico di ognuno di essi. Si tratta inoltre di gestire informazioni che il datore di lavoro non dovrebbe conoscere nel dettaglio e che il medico competente potrà fornirgli solo attraverso l’indicazione che il soggetto sia o meno idoneo all’espletamento della mansione assegnata.
Attivazione del servizio di sorveglianza
Nella Circolare è indicato che, in presenza di malattie con scarso compenso clinico (come ad esempio malattie vascolari, respiratorie, metaboliche, ecc.), a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da COVID-19.
Le richieste dei lavoratori, corredate della relativa documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, dovranno essere rivolte al medico competente, nel rispetto della privacy.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente potranno comunque procedere alla nomina di questa figura, oppure potranno inviare il lavoratore a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:
- l’INAIL;
- le AUSL;
- i dipartimenti di medicina legale e del lavoro delle Università.
In ogni caso, il datore di lavoro dovrà fornire, al medico incaricato di emettere il giudizio di idoneità, una descrizione dettagliata della mansione svolta dal lavoratore, della postazione in cui opera e la relativa valutazione del rischio biologico da COVID-19.
Il giudizio del medico
Il medico incaricato, valutato il quadro clinico, la mansione ed il contesto in cui la stessa viene svolta potrà fornire:
- un giudizio di idoneità, oppure
- un giudizio di idoneità fornendo indicazioni per l’adozione di misure cautelative per la tutela della salute del lavoratore.
Solo qualora non siano consentite soluzioni alternative il medico emetterà un giudizio di “non inidoneità temporanea”.
In base all’andamento epidemiologico, resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita del dipendente.
Contenimento dell’epidemia: le raccomandazioni per le visite mediche
Nel documento il Ministero invita, laddove possibile, ad effettuare le visite presso l’infermeria aziendale o altro ambiente idoneo di adeguata metratura, atto a consentire il distanziamento tra il medico e il lavoratore.
Le visite dovranno essere programmate al fine di evitare assembramenti o code di attesa e dovranno essere effettuate nel rispetto dei protocolli di igiene previsti per tali operazioni, fornendo preventivamente ai lavoratori le necessarie indicazioni di carattere igienico sanitario (lavaggio mani, mascherina, distanziamento), segnalando di non presentarsi alla visita in caso di febbre o sintomi respiratori anche lievi.
Nella circolare è infine ricordato che, in relazione all’andamento epidemiologico territoriale e previa valutazione del medico incaricato, sono ancora differibili:
- le visite mediche periodiche;
- le visite mediche di cessazione del rapporto di lavoro (art. 41, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008).
Inoltre, dovrà altresì essere valutata con cautela l’esecuzione di alcuni esami strumentali che possano esporre al rischio di contagio da COVID-19 (ad esempio la spirometria) qualora non possano essere effettuati in ambienti idonei e con adeguati dispositivi di protezione.
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