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Sul sito del MIPAAF, è stata annunciata la firma dell’atteso Decreto con cui vengono definite le modalità applicative dell’esonero contributivo disposto dal Decreto Rilancio, per il quale sono state stanziate risorse per 426,1 milioni di euro.
L’articolo 222, comma 2 del Decreto Rilancio, ha disposto l’esonero al pagamento dei contributi, in scadenza il 16 settembre e 16 dicembre, per le aziende agricole assuntrici di manodopera, di cui ai codici ATECO allegati.
La norma prevede l’applicazione dell’aiuto in favore dei datori di lavoro che svolgono le seguenti attività: agrituristiche, apistiche, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, brassicole, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura.
L’esonero contributivo dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, non avrà comunque effetti sul computo delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori.
Per l’applicazione della disposizione introdotta dal Decreto Rilancio, è necessaria l’emanazione del Decreto Interministeriale (Min. Lavoro, MIPAAF e MEF), il cui testo, in base al comunicato del MIPAAF, risulta definito e trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la convalida definitiva.
N.B.: ad oggi (15 settembre) non si conoscono le modalità con le quali presentare le istanze e non vi è certezza sull’accoglimento completo delle stesse. Inoltre, è opportuno precisare che l’INPS non ha emanato alcuna circolare esplicativa sulle modalità operative da seguire. |
Nel Decreto saranno elencati i codici ATECO delle attività che potranno beneficiare dello sgravio (quelli allegati sono presenti nella bozza del Decreto). Per le imprese che svolgono più attività, l’esonero competerà limitatamente ai lavori occupati ed inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore agricolo.
Stando alla bozza del documento, l’accesso alla decontribuzione non sarà automatico, ma subordinato alla presentazione di un’apposita istanza all’INPS, il cui modello e le modalità di trasmissione saranno prossimamente definite dall’Istituto.
Si prevede che, in attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione, riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, oppure in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione, fino alla data di definizione delle stesse.
I datori di lavoro dei settori interessati, che hanno già provveduto al versamento dei contributi previdenziali per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2020, in caso di esito favorevole dell’istanza, potranno compensare gli importi versati con la contribuzione dovuta per i periodi successivi al 30 giugno 2020.
L’agevolazione è concessa entro il limite di spesa di 426,1 milioni di euro e in coerenza dei limiti fissati dalla Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020 (C-2020/1863), dell’8 maggio 2020 (C-2020/3156) e del 29 giugno 2020 (C-2020-4509) e, in particolare, dalla sezione 3.1 e dalle sue successive modifiche e integrazioni.
Dalla lettura del documento provvisorio, messo a disposizione degli organi di stampa, qualora l’esonero contributivo sia concesso in quota per il superamento dei suddetti limiti, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento dell’eccedenza in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza.
Invece, qualora l’istanza fosse rigettata, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili ed interessi, calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.
Si riporta di seguito l’elenco dei codici ATECO delle attività interessate presenti nella bozza del Decreto:
Andrea Fiumi, consulente del lavoro