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L’INPS, con la Circolare n. 102 dell’11 settembre 2020, ha illustrato i nuovi aspetti normativi del reddito di emergenza, misura introdotta a supporto delle famiglie in condizioni di difficoltà economica, causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La norma è stata introdotta dall’art. 82 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e originariamente prevedeva che, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, fosse riconosciuto un reddito di emergenza (REM) se, al momento della domanda, i familiari fossero in possesso dei seguenti requisiti:
Con l’approvazione del Decreto Legge 104/2020 (Decreto Agosto), è stata riconosciuta un’ulteriore mensilità che verrà erogata ai nuclei familiari e l’INPS, con la Circolare 102/2020, ne ha spiegato i termini e le modalità di presentazione delle domande.
I requisiti di accesso rimangono i medesimi che erano stati stabiliti dal Decreto Rilancio, con l’aggiunta del requisito economico che dovrà essere rispettato anche per il mese di maggio.
In particolare, il nucleo familiare deve possedere un valore di reddito familiare, riferito al mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio; per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinato moltiplicando € 400 per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
Nella Circolare è inoltre ribadito che, dal punto di vista patrimoniale, per l’accesso al REM è richiesto che il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) sia inferiore a € 10.000. Tale soglia è elevata di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di € 20.000. La soglia e il massimale sono incrementati di € 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.
La misura in esame è incompatibile con:
La domanda può essere richiesta all’INPS, esclusivamente online, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, utilizzando i seguenti canali:
La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente del beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane Spa), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.