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L'INPS ha iniziato a pubblicare le circolari esplicative, che riprendono le indicazioni del Decreto Agosto, pubblicato circa un mese fa.
La Circolare 105 del 18 settembre 2020 fornisce i primi chiarimenti inerenti l’esonero totale dei contributi a carico dell’azienda, per i datori di lavoro che non fanno richiesta di ulteriori trattamenti di cassa integrazione.
È opportuno, prima di iniziare l’analisi del provvedimento, precisare quanto segue:
Possono accedere all'esonero contributivo i datori di lavoro privati che abbiano fruito di uno dei trattamenti d'integrazione salariale con causale COVID-19, nei mesi di maggio e giugno 2020.
La misura dell’esonero risulta essere pari al doppio delle ore di integrazione salariale effettivamente fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Il valore ottenuto andrà successivamente riparametrato su base mensile.
Da precisare che l’esonero risulta cumulabile con altri esoneri o misure incentivanti, motivo per il quale l’agevolazione trova applicazione qualora sussista mensilmente un residuo di contribuzione sgravabile.
La durata dell’esonero, che esclude i premi dovuti all’INAIL, non può essere superiore a quattro mesi, dovrà essere fruito entro il 31 dicembre e si calcolerà considerando la contribuzione, a carico del datore di lavoro, teoricamente dovuta sulla retribuzione persa per le ore di trattamento d'integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
Nelle ore di integrazione salariale rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto da parte dell’INPS, derivanti dalle diverse tipologie di ammortizzatori sociali e quindi cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario-FIS.
Al fine di determinare l’importo dell’esonero, sarà necessario:
Al fine di poter beneficiare dell’esonero, i datori di lavoro sono comunque tenuti a rispettare una serie di requisiti che di seguito vengono elencati:
Andrea Fiumi, consulente del lavoro