L'INPS ha iniziato a pubblicare le circolari esplicative, che riprendono le indicazioni del Decreto Agosto, pubblicato circa un mese fa.
La Circolare 105 del 18 settembre 2020 fornisce i primi chiarimenti inerenti l’esonero totale dei contributi a carico dell’azienda, per i datori di lavoro che non fanno richiesta di ulteriori trattamenti di cassa integrazione.
È opportuno, prima di iniziare l’analisi del provvedimento, precisare quanto segue:
- l’esonero è subordinato all'autorizzazione della CommissioneEuropea;
- l’esonero non si applica ai datori di lavoro agricoli.
Possono accedere all'esonero contributivo i datori di lavoro privati che abbiano fruito di uno dei trattamenti d'integrazione salariale con causale COVID-19, nei mesi di maggio e giugno 2020.
La misura dell’esonero risulta essere pari al doppio delle ore di integrazione salariale effettivamente fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Il valore ottenuto andrà successivamente riparametrato su base mensile.
Da precisare che l’esonero risulta cumulabile con altri esoneri o misure incentivanti, motivo per il quale l’agevolazione trova applicazione qualora sussista mensilmente un residuo di contribuzione sgravabile.
La durata dell’esonero, che esclude i premi dovuti all’INAIL, non può essere superiore a quattro mesi, dovrà essere fruito entro il 31 dicembre e si calcolerà considerando la contribuzione, a carico del datore di lavoro, teoricamente dovuta sulla retribuzione persa per le ore di trattamento d'integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
Nelle ore di integrazione salariale rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto da parte dell’INPS, derivanti dalle diverse tipologie di ammortizzatori sociali e quindi cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario-FIS.
Al fine di determinare l’importo dell’esonero, sarà necessario:
- verificare le ore di CIG fruite nei mesi di maggio e giugno 2020;
- calcolare, sulla retribuzione persa, i contributi dovuti dal datore di lavoro sulla retribuzione persa dai lavoratori;
- raddoppiare l'importo dei contributi dovuti e riparametrarlo su base mensile.
Al fine di poter beneficiare dell’esonero, i datori di lavoro sono comunque tenuti a rispettare una serie di requisiti che di seguito vengono elencati:
- non devono essere richiesti trattamenti d'integrazione salariale di cui all'art. 1 D.L. 104/2020;
- essere in regola con il DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
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