L’articolo 44-bis del Decreto Cura Italia, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 27/2020, ha disposto l’erogazione di una indennità aggiuntiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi che, alla data del 23 febbraio 2020, svolgevano la loro attività lavorativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, o fossero ivi residenti o domiciliati alla medesima data.
Tale indennità si aggiunge ai 600 euro relativi alle altre indennità previste dagli articoli 27 e 28 del medesimo Decreto ed eventualmente già fruite dai soggetti interessati.
L’indennità aggiuntiva mensile è pari a 500 euro, per un massimo di tre mesi, ed è parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell’attività.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, inoltre, per il relativo periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Con la Circolare n. 104/2020, l’INPS ha fornito le indicazioni contabili e fiscali che permettono la gestione delle domande e conseguentemente dei relativi pagamenti.
Soggetti interessati
Con l’articolo 44-bis il legislatore ha inteso concedere una ulteriore indennità in favore di alcune categorie di contribuenti che, alla data del 23 febbraio 2020, lavoravano o erano residenti (o domiciliati) nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, e precisamente:
1) Regione Lombardia:
- Bertonico;
- Casalpusterlengo;
- Castelgerundo;
- Castiglione D'Adda;
- Codogno;
- Fombio;
- Maleo;
- San Fiorano;
- Somaglia;
- Terranova dei Passerini.
2) Regione Veneto: Vo'.
La disposizione interessa i “collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Nella Circolare, l’INPS ha illustrato quali sono i soggetti interessati precisando che sono destinatari dell’indennità aggiuntiva “anche i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione, sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome”.
Modalità di presentazione delle domande
Per ottenere l’indennità disposta dall’art. 44-bis, i potenziali destinatari dovranno presentare un’apposita domanda, in via telematica, utilizzando i canali messi a diposizione sul portale dell’INPS, in favore di cittadini ed enti di patronato.
Nella Circolare, l’INPS ricorda che le credenziali per l’accesso al servizio sono:
- SPID;
- Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
L’accesso potrà essere effettuato anche tramite le credenziali rilasciate in forma semplificata direttamente dell’Istituto, ma viene ribadito come, a partire dal 1° ottobre 2020, l’INPS non rilascerà più nuovi PIN.
In alternativa, come per le precedenti indennità COVID-19, è concesso presentare le domande tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’INPS.
Cumulabilità e incompatibilità
L’INPS ricorda che l’indennità aggiuntiva è cumulabile e compatibile con:
- l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222;
- il Reddito di Cittadinanza di cui al Capo I del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
- l’indennità di disoccupazione NASPI;
- l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- l’indennità di disoccupazione agricola.
La stessa è inoltre compatibile e cumulabile con:
- le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;
- i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- le prestazioni di lavoro occasionale - di cui all’articolo 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
L’INPS ha infine ribadito che indennità aggiuntiva, istituita dal comma 44-bis, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. ape sociale).
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