Lo scorso 23 settembre, l’INPS è intervenuta, con il Messaggio n. 3407, per precisare alcuni aspetti collegati alla ripresa dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi e contributi dovuti all’INAIL per le assicurazioni obbligatorie, sospesi dai provvedimenti COVID-19.
I suddetti versamenti sono stati oggetto di diversi interventi che ne hanno ridefinito termini e modalità di versamento (D.L. 9/2020, D.L. 18/2020), l’ultimo dei quali ad opera del D.L. n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
La ripresa dei versamenti sospesi, fissata per lo scorso 16 settembre, prevedeva la possibilità di versare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione, oppure, attraverso la rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali doveva essere versata il 16 settembre 2020.
In alternativa, il versamento poteva essere effettuato nella misura del 50% degli importi dovuti, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, potendo anche optare per il relativo versamento ripartito in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020. L’ulteriore quota del 50% poteva essere versata entro il 18 gennaio 2021, in unica soluzione oppure in rate mensili, fino ad un massimo di ventiquattro rate, sempre a partire da tale data.
L’INPS ha inoltre precisato che il versamento della contribuzione sia convenzionale che obbligatoria, essendo effettuato in un unico versamento ed utilizzando il medesimo codice tributo (LAS), comporta che il conseguente versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI), compresi quelli a carattere provinciale, che l’Istituto incassa per convenzione, può essere effettuato soltanto alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria.
Pertanto, il versamento in un’unica soluzione o applicando la rateizzazione dell’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019, il cui termine naturale sarebbe stato il 16 marzo 2020, sarà considerato tempestivo se effettuato entro i termini indicati per la ripresa dei versamenti e, conseguentemente, le diverse quote di contribuzione convenzionale saranno riversate alle associazioni destinatarie.
Infine, l’Istituto ha precisato che l’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il terzo trimestre 2019, relativo al codice tributo EBAN, non è gestito dall’Istituto ed è, pertanto, escluso dalla procedura di sospensione e di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione o in modalità rateale.
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