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L’INPS, con la Circolare n. 106/2020, comunica che è disponibile un nuovo servizio per il cittadino lavoratore, utilizzabile tramite il portale web dell’Istituto, per comunicare il cambio di indirizzo di reperibilità in caso di visita medica a seguito di malattia.
Questo nuovo strumento, messo a disposizione dall’Istituto, consente una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione e dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale VMC domiciliare.
Il nuovo canale di comunicazione va a sostituire le modalità ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact Center), che rimangono comunque valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.
Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori, nei confronti dei propri datori di lavoro.
Per i lavoratori privati vi è l’obbligo di comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili e, comunque, sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore. Come precisato dall’Istituto, con le Circolari n. 129/1990 e n. 183/1998 e il Messaggio n. 4344/2012, in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo o il lavoratore, quest’ultimo perde il diritto all’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.
Per i lavoratori pubblici, l’art. 6 del DPCM 17 ottobre 2017, n. 206, prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle VMC datoriali e d’ufficio.
Il servizio è invece escluso, per i lavoratori pubblici, per quanto riguarda la comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi ex art. 55-septies, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 18, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 75/2017.
Per comunicare il cambio del domicilio di reperibilità, il lavoratore deve seguire i seguenti passaggi:
Sul punto, la Circolare dell’INPS precisa quanto segue:
Il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore: