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Il Decreto Agosto ha previsto la possibilità di richiedere 9+9 settimane di cassa integrazione, in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Se alle prime nove settimane possono accedere tutti i datori di lavoro che ne facciano richiesta, le seconde nove settimane sono vincolate al fatturato aziendale.
L’INPS, con il Messaggio n. 3525, istituisce la nuova causale “COVID-19 con fatturato” che dovrà essere utilizzata da tutte le aziende che richiedano CIGO - CIGD - assegno ordinario per le seconde nove settimane previste dal D.L. 104/2020.
Le aziende che vorranno accedere all’ulteriore periodo di cassa integrazione dovranno:
L’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà contenere le seguenti ipotesi di fatturato, prendendo quale riferimento il primo semestre 2020 e il medesimo periodo del 2019:
Infine, è importante ricordare che le ulteriori nove settimane potranno essere richieste dal 14 settembre e fino al massimo del 31 dicembre 2020.
I datori di lavoro che hanno già richiesto le prime nove settimane, e siano stati autorizzati ai relativi trattamenti, potranno presentare domanda per accedere alle seconde nove settimane.
L’azienda, o il consulente, deve inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica sul portale www.inps.it, avvalendosi dei servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e fondi di solidarietà”.
Poiché l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020, le credenziali di accesso ai servizi per le prestazioni sopra descritte sono le seguenti: