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L’articolo 222, comma 2 del Decreto Rilancio, aveva disposto l’esonero al pagamento dei contributi, in scadenza il 16 settembre e il 16 dicembre, per le aziende agricole assuntrici di manodopera, di cui ai codici ATECO allegati.
La norma prevede l’applicazione dell’aiuto in favore dei datori di lavoro che svolgono le seguenti attività: agrituristiche, apistiche, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, brassicole, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura.
Per l’applicazione della suddetta disposizione si aspettava l’emanazione del Decreto Interministeriale, che è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 260 del 20 ottobre, in cui non è stata introdotta nessuna novità rispetto a quanto illustrato dall’INPS nel Messaggio 3341 del 15 settembre sulla platea dei beneficiari.
Il Decreto conferma che il beneficio compete alle sole filiere esercenti attività contraddistinte dai codici ATECO elencati nell’allegato, escludendo, quindi, alcuni settori ugualmente danneggiati dall’emergenza epidemiologica, quali i comparti ortofrutticolo, olivicolo e orticolo.
La notizia peggiore contenuta nel Decreto è che l’esonero contributivo potrebbe non essere totale, infatti, nonostante l'art. 2 del Decreto Interministeriale prevede lo stanziamento di 426,1 milioni di euro complessivi, la stessa disposizione stabilisce che, in caso di superamento del limite di spesa, l’INPS debba ridurre l’agevolazione, in misura proporzionale, a tutti i beneficiari.
In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione, riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, oppure in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione, fino alla data di definizione delle stesse.
In caso di esito favorevole dell’istanza, e qualora siano stati già effettuati i versamenti, non è prevista la possibilità di chiederne il rimborso, ma i datori di lavoro dei settori interessati potranno compensare gli importi versati con la contribuzione dovuta per i periodi successivi al 30 giugno 2020.
Si ricorda che il pagamento dei contributi dovuti per la manodopera occupata nel primo trimestre è scaduto il 16 settembre; per il secondo la scadenza è fissata al prossimo 16 dicembre.