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L’INPS, con il Messaggio n. 3882 del 23 ottobre 2020, è tornata a fornire chiarimenti sulla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dai provvedimenti per il contenimento degli effetti economici dell’epidemia da COVID-19.
L’Istituto era già intervenuto fornendo chiarimenti con il Messaggio 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020.
Inoltre, con il Messaggio n. 3407/2020, l’Istituto era intervenuto precisando aspetti collegati alla ripresa dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi e contributi dovuti all’INAIL per le assicurazioni obbligatorie del settore agricolo, anch’essi sospesi dai provvedimenti COVID-19.
I suddetti versamenti sono stati oggetto di diversi interventi che ne hanno ridefinito termini e modalità di versamento (D.L. 9/2020, D.L. 18/2020), l’ultimo dei quali ad opera del D.L. n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Gli articoli 126 e 127 del D.L. 34/2020 hanno prorogato la ripresa dei versamenti sospesi al 16 settembre 2020 in un’unica soluzione, oppure mediate una rateizzazione in quattro rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020.
In seguito, l’articolo 97 del D.L. del 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto la possibilità di rimodulare la ripresa dei versamenti sospesi ossia:
In ogni caso, non è ammesso il rimborso di quanto già versato.
A seguito di tale ulteriore revisione della modalità di ripresa dei versamenti, sono stati rivisti i termini per la presentazione dell’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto.
Pertanto, con il Messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 è stato prorogato il termine di presentazione dal 16 settembre 2020 (originariamente previsto) al 30 settembre 2020, termine poi ulteriormente differito al 30 ottobre 2020.
Le modifiche intervenute successivamente al 16 settembre hanno richiesto un nuovo intervento dell’INPS al fine di consentire ai datori di lavoro l’applicazione delle nuove modalità di ripresa dei versamenti ammesse dall’articolo 97 del Decreto Agosto.
L’INPS ha quindi precisato che
Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata valgono altresì le seguenti indicazioni:
Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata, l’istanza per la sospensione dei contributi secondo le modalità istituite dal citato art. 97, deve essere presentata esclusivamente per l’attribuzione del codice 7Q - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62, comma 2”.
L’istanza di sospensione è disponibile nelle “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole e che il codice 7H - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” e il codice 7L - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” sono stati attribuiti a livello centrale.
L’INPS ha infine precisato che la possibilità di presentare domanda di dilazione amministrativa dei debiti contributivi in fase amministrativa interessati dalla sospensione dei versamenti riguarda la generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla Gestione previdenziale di appartenenza.
Per le indicazioni sul versamento del rimanente 50% dei contributi sospesi fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021, l’INPS ha rinviato ad uno specifico messaggio.