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Ieri, 28 ottobre è stato pubblicato il D.L. 137/2020, c.d. Decreto “Ristori” che prevede diversi strumenti di tutela per le imprese e i lavoratori interessati dal nuovo lockdown imposto dal DPCM del 24 ottobre 2020.
Come sempre, sarà necessario aspettare le circolari esplicative degli enti (INPS su tutti) preposti a rendere operative le disposizioni contenute per dirimere i diversi dubbi che sorgono nella lettura del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto “Ristori” amplia il numero di settimane previste dal Decreto Agosto (9+9), aumentandole di ulteriori sei settimane da utilizzare nel periodo compreso tra il 16 novembre e 31 gennaio 2021.
Per accedere a queste ulteriori sei settimane di cassa integrazione, le aziende devono primariamente esaurire le seconde nove settimane previste dal Decreto Agosto, ovvero le settimane vincolate al fatturato.
In ogni caso, le ulteriori sei settimane saranno soggette ad un contributo addizionale, calcolato come da previsioni di cui al Decreto Agosto.
Il contributo, da calcolarsi sulle ore di retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori durante la sospensione/riduzione di orario, sarà calcolato in funzione della riduzione o meno del fatturato preso a riferimento: primo semestre 2020 - il medesimo periodo del 2019.
Da tempo si vociferava di una proroga che ora, con il nuovo Decreto, è divenuta realtà.
I licenziamenti collettivi e individuali sono vietati sino al 31 gennaio 2021.
Sono escluse dal blocco dei licenziamenti le interruzioni del rapporto di lavoro motivate da cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, e quelle derivanti da accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Per le aziende interessate dalle nuove misure restrittive si prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oltreché dei premi INAIL dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
In particolare, potranno beneficiare della misura i datori di lavoro con sede operativa in Italia, le cui attività sono state interessate degli effetti del DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle indicate nell’allegato 1 del D.M. 137/2020.
Tali datori di lavoro dovranno versare quanto dovuto, senza aggravio di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Alle aziende appartenenti alla filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (escluso il premio INAIL), sia per la parte a carico dell’azienda sia quella a carico dei lavoratori dipendenti per la mensilità di novembre 2020.
In sostanza, queste aziende saranno esonerate dal versamento contributivo in scadenza al 16 dicembre 2020.
Il medesimo esonero è stato esteso anche ai lavoratori autonomi agricoli e, quindi, ai coltivatori diretti, IAP, coloni e mezzadri.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro