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Con il Messaggio n. 4361 del 20/11/2020, l’INPS ritorna sulle proprie decisioni e ammette la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL, e delle rate in scadenza concesse dall’INPS, anche alle aziende con unità operative o produttive in Campania e Toscana.
Recentemente, il Governo è intervenuto a sostegno dei datori di lavoro privati, dapprima con D.L. n. 137/2020 che, all’articolo 13, ha previsto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali (esclusa la quota spettante all’INAIL) per la competenza del mese di novembre 2020, per coloro che appartengono ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, svolgenti prevalentemente un’attività tra quelle elencate nell’allegato 1 che accompagna lo stesso Decreto.
Successivamente, il D.L. 149/2020, all’articolo 11, ha implementato le attività che potevano beneficare della sospensione dei versamenti. Pertanto, l’esonero contributivo opera anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori indicati nell’allegato 1 del D.L. 149/2020.
Inoltre, il comma 2 del D.L. 149/2020 ha sospeso i versamenti dei contributi previdenziali (esclusa la quota spettante all’INAIL) relativi al mese di novembre, anche in favore dei datori di lavoro privati con unità produttive o operative nelle c.d. aree rosse, definite con Ordinanza del Ministero della Salute.
I versamenti sospesi dai suddetti provvedimenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Lo scorso 13 novembre, il Ministero della Salute provvedeva ad emanare un’Ordinanza con la quale faceva rientrare le Regioni Campania e Toscana tra quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ovvero le c.d. aree rosse. Pertanto, dal 13 novembre, rientrano in tale fascia le seguenti Regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Campania, Toscana e la Provincia Autonoma di Bolzano.
Dapprima, l’INPS, con la Circolare 129 del 13 novembre 2020, aveva indicato che l’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni in una delle c.d. aree gialla, arancione o rossa, non avrebbe avuto effetti ai fini dell’applicazione delle sospensioni contributive disposte dal Decreto Rilancio e Rilancio-bis.
Ciò significava che i datori di lavoro delle Regioni Campania e Toscana non potevano applicare le previsioni di cui al comma 2 dell’art. 11, del D.L. 149/2020.
Successivamente, il 20 novembre 2020, l’INPS con il messaggio 4361, ha precisato che - siccome l’Ordinanza del Ministero della Salute (13/11/2020) era antecedente al termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza a novembre, relativi alla competenza del mese di ottobre (16/11/2020) - sentito anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche i datori di lavoro con unità produttive o sedi operative nelle Regioni Campania e Toscana potranno beneficiare della sospensione dei versamenti.
Nel Messaggio viene infatti precisato che “alle posizioni contributive relative ai datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative ubicate nelle Regioni Campania e Toscana e che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al Decreto Legge n. 149/2020, verrà attribuito il codice di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149”.
Per i datori di lavoro di tali Regioni, qualora abbiano comunque provveduto al versamento dei contributi oggetto di sospensione e di competenza del mese di ottobre 2020, sarà possibile utilizzare un equivalente credito della maggiore somma versata rispetto al saldo della denuncia trasmessa, tramite compensazione con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione di un’apposita istanza in via telematica denominata “Dichiarazione Compensazione”.
Come già indicato nella Circolare n. 129 del 16 novembre 2020, l’INPS ha poi ribadito che eventuali ulteriori ordinanze, con le quali venisse ulteriormente modificata la composizione delle Regioni appartenenti alle diverse fasce epidemiologiche (gialla, arancione, rossa), non avranno effetti sulla sospensione dei versamenti di novembre.
Ciò implica che i datori di lavoro operanti nella Regione Abruzzo, inserita tra le Regioni rosse con Ordinanza del Ministero della Salute del 20 novembre 2020, non potranno beneficiare delle sospensioni specificatamente disposte per il mese di novembre per le "aree rosse".