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Con il Messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020, l’INPS è tornata a fornire chiarimenti in merito all’esonero contributivo a carico dei datori di lavoro, previsto dall’articolo 222 del D.L. 34/2020, per le filiere agricole, della pesca e acquacoltura, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2020, per il quale manca ancora oggi il modulo per presentare l’istanza.
Nel suddetto Messaggio, l’INPS ripercorre l’iter normativo del provvedimento, disposto in origine dall’articolo 222 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77 del 17 luglio 2020 ed in seguito integrato con l’articolo 58-ter del D.L. 104/2020, inserito in sede di conversione in Legge dalla L. 126 del 13 ottobre 2020, con il quale sono state ricomprese le attività vitivinicole, anche associate, ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20.
Già con il precedente Messaggio 3341 del 15 settembre 2020, l’INPS era intervenuta definendo le attività che potevano applicare l’esonero contributivo. Infatti, allegata al Messaggio, era riportata la lista di codici ATECO delle attività interessate. Dalla lista erano ovviamente escluse le attività successivamente introdotte dalla conversione in Legge del Decreto Agosto (codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20).
Il 22 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto attuativo dell’articolo 222, comma 2 rubricato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. In tale Decreto viene precisato che l'agevolazione contributiva è riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese, nei limiti delle risorse stanziate per questa misura.
Inoltre, l’articolo 3 dello stesso Decreto precisa che “in attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione, riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime”.
Nel Messaggio 4353, l’INPS ha quindi precisato che, in attesa del rilascio del suddetto modulo e fino alla definizione delle procedure di esonero, l’assenza di versamenti da parte delle imprese coinvolte, che svolgono le attività elencate nell’allegato 1 del Messaggio dello scorso 15 settembre, non rileva ai fini della verifica delle regolarità contributiva. Infatti, per tali aziende, beneficiarie della misura, trova applicazione l’articolo 3, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015, in base al quale “la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.
Allo stesso modo, per tali aziende, l’esposizione debitoria oggetto del “potenziale” esonero è esclusa da eventuali domande di rateizzazione dei debiti contributivi, fin quando non verrà rilasciato il modulo di presentazione della domanda di esonero contributivo.
L’INPS sottolinea come, in entrambe le circostanze, (verifica regolarità contributiva e richiesta di rateizzazione), non appena sarà rilasciato il modulo, le imprese dovranno immediatamente procedere alla presentazione dell’istanza di esonero al fine di consentire la verifica della conformità del codice ATECO.
Infine, con riferimento alle integrazioni delle attività interessate dall’esonero contributivo (codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20) introdotte dall’articolo 58-quater del D.L. 104/2020, l’INPS ha precisato che, una volta consolidata la disciplina ad essi applicabile, provvederà con uno specifico Messaggio a fornire le indicazioni circa l’applicazione dell’esonero contributivo per tali settori.