L’ENPAIA, Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Impiegati Agricoli, ha reso noto sul proprio sito istituzionale, www.enpaia.it, la possibilità di sospendere il versamento dei contributi in scadenza nel mese di dicembre 2020.
I datori di lavoro interessati sono quelli di cui all’art. 3 dello Statuto ENPAIA e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 ovvero:
- gli imprenditori, siano essi singoli o associati, delle società, dei consorzi e degli enti che esercitano attività agricola o attività comunque connesse e dei proprietari dei fondi affittati;
- gli istituti, gli enti e le associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo del Capo dello Stato 31 ottobre 1947 n. 1304;
- i consorzi di bonifica, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali ed al trattamento di previdenza di cui al comma 1, lettere "a" e "b" dell'articolo 2;
- le aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive, con esclusione dei dipendenti con mansioni di dirigenti;
- degli enti di diritto pubblico, limitatamente ai dipendenti addetti alle imprese o alle aziende agricole dagli enti stessi esercitate.
L’Ente precisa che, le imprese di cui sopra, possono sospendere gli adempimenti contributivi scadenti nel mese di dicembre 2020, qualora in possesso dei seguenti requisiti:
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 157 del 30/11/2020;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il medesimo beneficio è concesso ai soggetti che abbiano intrapreso l'attività di impresa in data successiva al 30 novembre 2019.
Le aziende che, invece, rientrano tra i soggetti esercenti attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020, possono procedere alla sospensione indipendentemente dai requisiti relativi ai ricavi compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per i soggetti.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Al fine di poter beneficiare della sospensione e rateizzazione, dovrà essere inoltrata una richiesta all'indirizzo PECQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro il 25 gennaio 2021, compilando e restituendo il modulo di autocertificazione allegato alla presente.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
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