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Con la Circolare n. 132/2020, l’INPS ha reso nuovi chiarimenti circa il diritto dei lavoratori dipendenti di fruire del c.d. congedo COVID-19, in caso di quarantena dei figli o di sospensione dell’attività didattica con conseguente attivazione della didattica a distanza.
Sul punto, si evidenzia che l’art. 5, D.L. n. 111/2020 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o, qualora non sia possibile ricorrere a tale modalità alternativa di svolgimento dell’attività lavorativa, di fruire di un congedo straordinario indennizzato dall’INPS, per i periodi di quarantena dei figli conviventi e minori di 14 anni, disposta dall’ASL territorialmente competente, a seguito di contagio verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo è fruibile da uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di quarantena scolastica ricompresi tra il 9/9 e il 31/12/2020.
In seguito, la Legge n. 126/2020 ha inserito il nuovo art. 21-bis nel D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto “Agosto”, che ha esteso, con effetto dal 14/10/2020, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche in caso di contagio del figlio verificatosi nello svolgimento di attività sportive di base, di attività motorie effettuate in palestre, piscine, centri e circoli sportivi, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
L’art. 22, D.L. n. 137/2020, c.d. Decreto “Ristori”, è quindi intervenuto a modificare l’art. 21-bis, D.L. n. 104/2020, prevedendo:
Infine, l’art. 13, D.L. n. 149/2020, c.d. Decreto “Ristori-bis”, ha introdotto la possibilità, limitatamente alle zone rosse, nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e soltanto nel caso in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile, il diritto dei genitori lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, beneficiando di un’indennità a carico dell’INPS.
Tale possibilità è riconosciuta anche ai genitori di figli con grave disabilità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24/10/2020 e 3/11/2020.
Nella Circolare n. 132/2020, l’INPS ha evidenziato che la fruizione del congedo per quarantena (scolastica ed extrascolastica) e per DAD è incompatibile con:
È, invece, ammessa la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena del figlio o per sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, da parte dell’altro genitore che sia genitore anche di altri figli con meno di 14 anni avuti con altri soggetti, a condizione che questi ultimi non stiano fruendo di una delle misure in esame.
Relativamente al congedo riconosciuto dall’art. 21-bis, D.L. n. 104/2020, ai genitori di figli con disabilità, l’INPS ha infine evidenziato che la fruizione del congedo per quarantena (scolastica ed extrascolastica) o per DAD è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della Legge n. 104//1992.