Il fondo TFR, accantonato al 31/12 di ogni anno, deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell'1,5% e da uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Il regime di tassazione del TFR, in particolare, prevede un trattamento differenziato:
- per la quota capitale, equiparata ai redditi di lavoro dipendente e assoggettata a tassazione separata solo al momento della liquidazione del TFR;
- per la quota finanziaria (1,5% in misura fissa più il 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo), equiparata ai redditi di capitale e da assoggettare ogni anno ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF.
L’imposta sostitutiva, fissata nella misura del 17%, deve essere versata dal datore di lavoro in due rate:
- l’acconto entro il 16/12;
- il saldo entro il 16/2 dell’anno successivo.
Il versamento dell’imposta sostitutiva sul TFR deve essere effettuato da tutti i datori di lavoro in possesso della qualifica di sostituto d’imposta.
Dal versamento sono tuttavia esclusi i datori di lavoro che hanno assunto i primi dipendenti nel corso del corrente anno, giacché non hanno ancora un fondo TFR da rivalutare e sul quale calcolare l’acconto e il saldo dell’imposta sostitutiva.
Le imprese con almeno cinquanta addetti che, a partire dal 1/1/2007, devono versare il TFR al Fondo di tesoreria INPS, sono comunque tenute a determinare la rivalutazione sulla quota di TFR versata al fondo, a calcolare e versare l’imposta sostituiva, per poi recuperare tale importo in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Relativamente ai lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare (a cui destinano interamente il TFR), i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dell’imposta in esame.
Ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva, da versare entro il prossimo 16/12/2020, è possibile utilizzare:
- il metodo storico: l’acconto è pari al 90% dell’imposta sostitutiva 2019, considerando anche le rivalutazioni relative al TFR eventualmente erogate nel corso dell’anno;
- il metodo previsionale: l’acconto è pari al 90% dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione presunta maturata nell’anno in corso.
Il ricorso al metodo previsionale è senz’altro conveniente per i datori di lavoro che nel corso del 2020 hanno ridotto il personale dipendente, rispetto all’anno precedente.
Indipendentemente dalla metodologia di calcolo dell’acconto adottata, il saldo, da versare entro il 16/2/2021, deve essere calcolato sulla base dell’effettiva quota di rivalutazione 2020 (accertabile solo a gennaio 2021), al netto dell’acconto versato.
Il versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato a mezzo modello F24 (Sezione Erario).
Acconto |
Cod. tributo 1712 |
Anno di riferimento 2020 |
Saldo |
Cod. tributo 1713 |
Anno di riferimento 2020 |
L’imposta sostitutiva può essere compensata nel modello F24 con i crediti tributari o contributivi eventualmente disponibili. È poi ammesso l’utilizzo in compensazione dell’imposta sostitutiva versata in eccesso (codice tributo 1627).
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta sostitutiva, è applicata la sanzione amministrativa pari al 30% (per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta al 15%).
È comunque possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, riducendo assai la misura della sanzione applicabile.
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