Tra i doveri che incombono sul datore di lavoro vi è pure quello di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, che comporta altresì l’adozione delle misure di prevenzione e di contenimento alla diffusione di ogni agente biologico, compreso l’attuale virus Sars-CoV-2.
Proprio a seguito della pandemia mondiale attualmente in corso, la Commissione Europea, il 3 giugno 2020, ha emanato la Direttiva UE 2020/739 che ha stabilito di inserire la voce “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” nell’allegato III, riguardante la famiglia dei coronavirus, di cui alla direttiva 2000/54/CE sugli agenti biologici.
Il Sars-CoV-2 è stato inoltre classificato come appartenente al gruppo di rischio 3 di infezione, essendo un agente biologico capace di propagarsi nella comunità provocando gravi malattie all’uomo e serio rischio per i lavoratori.
Vista la situazione emergenziale a livello sanitario, tutti gli Stati membri dell’UE avevano un periodo breve di cinque mesi per il recepimento della predetta Direttiva europea, con scadenza fissata per il 24 novembre 2020. L’Italia vi ha provveduto tramite il Decreto Ristori-bis n. 149/2020.
Risulta pertanto necessario che ogni datore di lavoro provveda ora ad aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), tenendo altresì conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 (TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro) secondo cui dev’essere annoverato nel gruppo 3 quell’agente biologico che “può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.”
Detta classificazione nazionale risulta coerente con quanto stabilito a livello europeo, sol che si consideri che la ricerca scientifica negli ultimi mesi è approdata verso nuove cure che potrebbero avere una buona efficacia di contrasto alla propagazione del virus Sars-CoV-2.
In ogni caso, occorre sempre mantenere alte le misure di sicurezza, specie per quei datori di lavoro che svolgono attività capaci di esporre ad un rischio maggiore i propri dipendenti e collaboratori, ai quali si richiede addirittura l’istituzione di un il registro degli esposti. Si pensi, ad esempio, ai laboratori, alle strutture sanitarie, ai servizi veterinari o alle attività industriali che comportino l’uso degli agenti biologici o l’esposizione agli stessi.
A tal fine, il TU in materia di sicurezza sul lavoro, recentemente aggiornato alla luce di quanto sopra espresso, stabilisce come obbligatorie alcune misure di sicurezza, a prescindere dal livello di contenimento stimato, quali la disinfezione periodica degli ambienti di lavoro e lo stoccaggio dell’agente biologico in condizioni di sicurezza.
Al tempo stesso è obbligatorio manipolare l’eventuale materiale infetto in cabine di sicurezza e comunque in condizioni di isolamento, specie se la trasmissione del virus avviene per via aerea.
È altresì necessario che il materiale delle superfici di lavoro, quali tavoli e scrivanie, sia facilmente pulibile ed impermeabile all’acqua e che l’accesso alle aree con maggior rischio di contatto con agenti patogeni sia riservato solo agli addetti.
In conclusione, è importante per tutti i datori di lavoro, al fine di evitare di incorrere in responsabilità penali, provvedere rapidamente all’aggiornamento del DVR e all’adozione di tutte le necessarie e più adeguate misure di sicurezza atte a contenere il rischio di propagazione fra i propri lavoratori, non solo del virus Sars-CoV-2 ma anche di qualsiasi altro agente patogeno.
Stefania Avoni, avvocato
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